Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge avverso la decisione della Corte di appello di Bari che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005, contestando che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto sussistente la condizione della dimora/residenza stabile in Italia da oltre cinque anni senza valutare compiutamente tutti gli indici obbligatori previsti dal comma 2-bis, in particolare il tempo intercorso tra la commissione dei reati (novembre 2017 - novembre 2018) e l'inizio del periodo di residenza/dimora dichiarato dall'interessato, nonché le dichiarazioni rese in interrogatorio sulla presenza discontinua e la conoscenza solo parziale della lingua italiana; il Procuratore Generale ha dedotto che la Corte territoriale ha dato rilievo a documenti formali (codice fiscale, contratti di locazione) trascurando elementi essenziali richiesti dalla norma
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la Corte di appello non ha valutato compiutamente tutti gli indici previsti dall'art. 18-bis, comma 2-bis (in particolare il tempo intercorso tra la commissione dei reati e l'inizio della residenza/dimora stabile e la discontinuità della presenza del ricercato), avendo dato prevalente rilievo a elementi formali; la mancanza di un esame completo degli elementi indicati dalla norma determina la nullità della decisione e impone il riesame
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2 e comma 2-bis, legge n. 69 del 2005
disposizione che riconosce l'interesse a scontare la pena in Italia se lo straniero risulti dimorante o residente legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano in via continuativa da almeno cinque anni e che elenca i criteri di valutazione (durata, natura e modalita' della residenza o dimora; tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio del periodo di residenza o dimora; commissione di reati e adempimenti contributivi e fiscali; rispetto delle norme su ingresso e soggiorno; legami familiari, linguistici, sociali, economici; altri elementi rilevanti)
La Corte interpreta la norma come vincolante: la Corte di merito deve valutare tutti gli indici elencati dal comma 2-bis e non può selezionarne solo alcuni; il mancato esame di uno o più indici costituisce violazione di legge e può determinare l'annullamento della decisione
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge n. 103 del 20 agosto 2023
Ha modificato l'art. 18-bis introducendo il comma 2-bis e i relativi criteri di valutazione, rendendo piu' stringente l'obbligo di verifica da parte della Corte territoriale
legge n. 117 del 2019
Ha reso facoltativo il motivo di rifiuto della consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo, accentuando la necessità di un esercizio motivato e completo della discrezionalità da parte della Corte
giurisprudenza e orientamenti citati (C-700/21 Corte di giustizia UE, sentenza Corte costituzionale n. 178/2023, Sez. 6 n. 41 del 28/12/2023 - Bettini)
Richiamati come coordinate interpretative: la Corte di cassazione evidenzia che tali pronunce confermano l'obbligo di valutazione completa degli indici e la necessità di motivazione adeguata da parte della Corte di merito
Massime di principio
- In presenza di una richiesta di esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005, la Corte territoriale deve valutare tutti gli indici elencati dal comma 2-bis; la selezione parziale degli elementi rilevanti può determinare l'annullamento della decisione
- Il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio della residenza o dimora stabile in Italia è un elemento obbligatorio di valutazione: una residenza iniziata dopo la commissione dei fatti può indebolire la tesi del radicamento
- Documenti formali (codice fiscale, contratti, iscrizione scolastica) sono utili ma non sufficienti da soli; occorre valutare la continuità della presenza, l'effettivo inserimento sociale, linguistico e lavorativo e la regolarità del soggiorno
- Dichiarazioni dell'interessato rese in sede di interrogatorio (es. presenza discontinua, data di trasferimento, lacune linguistiche) devono essere considerate e motivate dalla Corte nella decisione
- La mancata valutazione di uno o più indici previsti dalla norma costituisce vizio di legittimità; in caso di dubbio il giudice di rinvio dovrà motivare espressamente su ciascun criterio
- Prassi consigliata per i giudici: documentare punto per punto la verifica degli indici del comma 2-bis e pesare in modo esplicito elementi favorevoli e contrari al riconoscimento della residenza/dimora stabile
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