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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06708/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio al 99% di una società di capitali un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, recuperando a tassazione un maggior reddito da partecipazione sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il socio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non assolto il suo onere di provare la mancata percezione degli utili extracontabili. Egli affermava di aver dimostrato di essersi disinteressato della società dal momento in cui aveva cessato la carica di amministratore unico nel 2003 e sosteneva che, a fronte di tale prova contraria, sarebbe spettato all'Ufficio fornire ulteriori elementi positivi sulla effettiva distribuzione degli utili, oltre alla sola presunzione fondata sulla ristretta base sociale. Contestava inoltre il riferimento dei giudici regionali a una propria presunta culpa in vigilando verso i nuovi amministratori.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non ha invertito l'onere della prova, ma ha correttamente applicato la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base proprietaria, ponendo a carico del contribuente la prova contraria. La valutazione della sufficienza o inattendibilità della prova offerta dal socio è stata qualificata come apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Le considerazioni della CTR sul difetto di diligenza del socio sono state considerate argomento rafforzativo e non ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata usata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge in cassazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio. Nella specie, il contribuente doveva provare il superamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica fornita dal contribuente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice di merito attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura investe, in sostanza, la valutazione di attendibilità e sufficienza della prova.
  • La prova contraria del socio deve essere idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili; la mera deduzione di estraneità alla gestione societaria, se non ritenuta credibile dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione come violazione dell'onere della prova.
  • Le eventuali considerazioni del giudice di merito sulla diligenza o sul comportamento del socio possono integrare argomenti rafforzativi, ma non incidono sulla ratio decidendi se la decisione è fondata sull'omesso assolvimento dell'onere della prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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