Ordinanza n. 2863/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza dell’ordinanza TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6925/2025, depositata in data 09/12/2025 (ricorso RG 11982/2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o asserita inesatta esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6925/2025, relativa all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'istanza di ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 6925/2025, con la quale era stata accolta la domanda cautelare ai fini del suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS validi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. La doglianza presupponeva l'inesecuzione o l'inesatta esecuzione della misura cautelare da parte dell'amministrazione scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza poiché ha accertato che l'ordinanza cautelare era stata correttamente eseguita dal Ministero, mediante il reinserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS per ADSS, espressamente disposto in esecuzione della decisione cautelare. Il Collegio ha precisato che la causa dovrà essere ulteriormente trattata, anche per i profili risarcitori, all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026, con riunione al ricorso principale n. 11982/2025, del quale il presente procedimento è stato qualificato come accessorio. Le spese della fase di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il TAR, verificata la corretta esecuzione del comando cautelare, ha respinto la domanda di esecuzione.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza a una misura cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione dimostri e il giudice accerti l'avvenuta corretta esecuzione dell'ordine cautelare, anche mediante l'adozione di un espresso provvedimento attuativo conforme al contenuto della decisione.
- Il procedimento di ottemperanza avente a oggetto una misura cautelare può essere trattato come procedimento accessorio rispetto al giudizio principale di impugnazione; le questioni ulteriori, comprese quelle risarcitorie, possono essere rinviate alla trattazione congiunta del ricorso principale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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