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Ordinanza

Ordinanza n. 2863/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza dell’ordinanza TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6925/2025, depositata in data 09/12/2025 (ricorso RG 11982/2025);

Giustizia amministrativa202602375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o asserita inesatta esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6925/2025, relativa all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'istanza di ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 6925/2025, con la quale era stata accolta la domanda cautelare ai fini del suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS validi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. La doglianza presupponeva l'inesecuzione o l'inesatta esecuzione della misura cautelare da parte dell'amministrazione scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza poiché ha accertato che l'ordinanza cautelare era stata correttamente eseguita dal Ministero, mediante il reinserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS per ADSS, espressamente disposto in esecuzione della decisione cautelare. Il Collegio ha precisato che la causa dovrà essere ulteriormente trattata, anche per i profili risarcitori, all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026, con riunione al ricorso principale n. 11982/2025, del quale il presente procedimento è stato qualificato come accessorio. Le spese della fase di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il TAR, verificata la corretta esecuzione del comando cautelare, ha respinto la domanda di esecuzione.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza a una misura cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione dimostri e il giudice accerti l'avvenuta corretta esecuzione dell'ordine cautelare, anche mediante l'adozione di un espresso provvedimento attuativo conforme al contenuto della decisione.
  • Il procedimento di ottemperanza avente a oggetto una misura cautelare può essere trattato come procedimento accessorio rispetto al giudizio principale di impugnazione; le questioni ulteriori, comprese quelle risarcitorie, possono essere rinviate alla trattazione congiunta del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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