Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di personale giornalistico in occasione di un’operazione societaria disciplinata da accordi sindacali ex art. 47 L. n. 428/1990 e dal successivo accordo del 10.6.2015, che prevedeva criteri di scelta per le assunzioni nella società cessionaria, tra cui la funzionalità al piano editoriale presentato dal direttore e la professionalità. Una giornalista professionista, già capo servizio del quotidiano, ha lamentato di essere stata esclusa dalla selezione in violazione di tali criteri e ha chiesto tutela risarcitoria; in primo grado è stata riconosciuta una somma a titolo di danno, poi confermata in appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c. e dell’art. 32 del CCNL giornalistico, sostenendo che la lavoratrice non avesse interesse ad agire perché, in base ai colloqui con il direttore, aveva manifestato contrarietà alla linea politica del giornale e aveva quindi esercitato la clausola di coscienza; lamentava anche la mancanza di prova dei requisiti per l’assunzione; (2) violazione degli artt. 1362 c.c., 6 CCNL giornalistico e 2697 c.c., censurando l’interpretazione data al verbale d’intesa del 10.6.2015 e sostenendo che il piano editoriale fosse già esistente e che il direttore avesse potere assoluto di scelta del personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, in particolare sulla circostanza che al momento dei colloqui non vi fosse ancora un piano editoriale ben definito; tale accertamento, compiuto dalla Corte d’appello sulla base dell’istruttoria di primo grado, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha anche rilevato che alcune doglianze erano non pertinenti o nuove: la supposta applicazione dell’art. 6 del CCNL giornalistico non era stata affatto considerata dalla sentenza impugnata, e la questione del difetto di interesse ad agire per asserito esercizio della clausola di coscienza non era stata introdotta nei precedenti gradi di merito. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 L. n. 428/1990
richiamato come base dell’accordo sindacale relativo al passaggio del personale nella società cessionaria
art. 2112 c.c.
richiamato in relazione al trasferimento del personale e alle assunzioni conseguenti al trasferimento d’azienda
art. 2932 c.c.
invocato dalla lavoratrice in appello incidentale per ottenere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro; la Corte d’appello ha ritenuto infondata la richiesta
art. 100 c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo dell’appello incidentale della lavoratrice e, in cassazione, richiamato dalla ricorrente per sostenere un analogo difetto di interesse
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la distribuzione dell’onere probatorio sui requisiti dell’assunzione e sulla corretta applicazione dei criteri selettivi
art. 1362 c.c.
invocato per censurare l’interpretazione dell’accordo del 10.6.2015 in tema di criteri di assunzione
art. 32 del Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico
richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso difetto di interesse della lavoratrice all’assunzione
art. 6 del CCNLG
invocato dalla ricorrente come disposizione che attribuirebbe al direttore il potere di scelta dell’organico redazionale; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non lo aveva affatto richiamato
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; la censura è inammissibile quando mira solo a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere dedotta in modo astratto se la sentenza impugnata non ha affatto fondato la decisione sulla norma collettiva invocata, oppure se il ricorrente contesta in realtà l’accertamento del fatto storico sottostante all’interpretazione.
- È inammissibile la doglianza che introduca in cassazione una questione nuova, non coltivata nei precedenti gradi di merito, come il preteso difetto di interesse all’azione fondato su una circostanza fattuale e giuridica mai esaminata prima.
- Quando il giudice di merito abbia già accolto una ragione decisiva a fondamento della domanda, ulteriori profili di illegittimità possono risultare assorbiti e non incidere sull’esito della controversia.
- La censura sull’onere della prova è inammissibile se presuppone un diverso accertamento del fatto o se muove da un’erronea ricostruzione della sentenza impugnata, invece di individuare un reale errore di sussunzione o di riparto probatorio.
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