Cassazione Penale, Sentenza n. 46107/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi del 9 febbraio 2022 che aveva dichiarato Michele Fasano responsabile del reato previsto dall'art. 590 c.p. (fatto avvenuto il 22 maggio 2014: Fasano, durante una manovra su strada, avrebbe urtato la persona offesa in bicicletta facendola cadere e cagionandole una contusione). In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (i) contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.; (ii) inosservanza o erronea applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova; (iii) prescrizione del reato. Nel corso del giudizio è stata depositata la remissione della querela sottoscritta dalla persona offesa il 9 luglio 2022 e accettata dall'imputato; il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito della remissione di querela.
La decisione
La Corte ha accertato preliminarmente che il reato non era prescritto (termine ordinario di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi, con sospensioni complessive pari a 368 giorni per rinvii e astensioni e 64 giorni per il periodo Covid ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito). Tuttavia la persona offesa ha rimesso la querela il 9 luglio 2022 e l'imputato ha accettato la remissione; trattandosi di reato procedibile a querela di parte, il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha posto a carico del querelato (oggi ricorrente) le spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato per le lesioni contestate nella sentenza di primo grado; la Corte non discute la configurazione del fatto rispetto a questa norma perché l'estinzione è intervenuta successivamente.
art. 152 cod. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato procedibile a querela di parte per intervenuta remissione della querela; applicata dalla Corte per dichiarare estinto il reato dopo la remissione accettata.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamato come parametro relativo ai motivi di impugnazione (contraddittorietà della motivazione); il motivo è stato dedotto ma la decisione finale è stata determinata dall'estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la liquidazione delle spese processuali nella Cassazione; applicata per porre le spese a carico del querelato/non vittorioso formale.
art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020 n. 27)
Norma eccezionale richiamata per la sospensione dei termini processuali nel periodo pandemico; ha inciso sul calcolo della prescrizione aggiungendo 64 giorni di sospensione.
Massime di principio
- Se, durante il corso del giudizio di impugnazione, la persona offesa remette la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato procedibile a querela di parte si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p. e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
- La remissione della querela richiede la manifestazione formale della volontà della persona offesa e l'accettazione dell'imputato: entrambi gli atti devono risultare formalmente compiuti per produrre l'effetto estintivo.
- La prescrizione può essere sospesa per eventi processuali (rinvii, astensioni forensi) e per misure straordinarie (es. sospensione dovuta al d.l. 18/2020): è necessario calcolare correttamente tali sospensioni prima di ritenere il reato prescritto.
- L'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela prevale sulla decisione motivazionale relativa alla colpevolezza: il giudice di legittimità annulla senza riesaminare il merito quando il reato è estinto.
- Anche se la condanna viene annullata per estinzione del reato, il giudice di Cassazione può comunque disporre la liquidazione delle spese processuali e attribuirle, secondo le regole di legge, a carico del querelato/ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46085/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46086/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46087/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46089/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46090/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46091/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →