Cassazione Civile, Ordinanza n. 11115/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2006-2011, per complessivi € 16.998,04, riferiti a immobili siti in Sezze e Sabaudia, ricompresi nel comprensorio consortile ma asseritamente appartenenti al demanio marittimo. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, escludendo la debenza per il 2006 per prescrizione quinquennale. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’impugnazione dell’Agenzia del Demanio, riformando la decisione sulla base del difetto di prova del beneficio fondiario e dell’asserita non soggezione dei beni demaniali al contributo. Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contributo di bonifica e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico del consorzio la prova del beneficio; 2) violazione delle norme sul contributo di bonifica e dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto i beni demaniali non assoggettabili al contributo in mancanza di prova dell’inclusione nel perimetro di contribuenza; 3) violazione delle norme sul contributo di bonifica e dell’art. 3 Cost., per avere affermato l’esenzione dei beni demaniali; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e della legge regionale Lazio n. 4/1984, per avere escluso il vantaggio diretto e concreto senza considerare il piano di classifica e gli interventi di bonifica e manutenzione della zona.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, c.p.c., chiarisce che i beni demaniali non sono in astratto esenti dai contributi di bonifica e che, in presenza di un piano di classifica approvato, il beneficio si presume e il consorzio è esonerato dalla prova del vantaggio, salvo prova contraria del contribuente. Tuttavia, nel caso concreto la CTR ha accertato in fatto che i terreni non risultavano inclusi nel perimetro di contribuenza e che il consorzio non aveva evidenziato uno specifico vantaggio diretto e concreto sui beni. Le censure del ricorrente miravano quindi a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamato insieme alle norme regionali e codicistiche per affermare il quadro normativo dei contributi di bonifica e l’onere contributivo dei proprietari beneficiati.
art. 860 c.c.
Utilizzato per fondare il principio per cui i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti al contributo.
art. 11 L.R. Lazio 21 gennaio 1984, n. 4
Rilevante per definire il perimetro di contribuenza, la qualifica di consorziato e il contributo consortile come prestazione dovuta in ragione del beneficio ritratto.
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
"Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"
La norma include anche Stato, Province e Comuni tra i soggetti tenuti al contributo per i beni di loro pertinenza, purché traggano beneficio dalla bonifica; non prevede un’esenzione per i beni demaniali.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione al riparto dell’onere della prova del beneficio e della prova contraria da parte del contribuente.
art. 3 Cost.
Censurato dal ricorrente per sostenere l’illegittima disparità di trattamento, ma non decisivo nella motivazione finale.
art. 58 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamato per la trascrizione del perimetro di contribuenza nei registri immobiliari.
art. 823 c.c.
Richiamato per chiarire che l’inalienabilità dei beni demaniali non implica esenzione dai contributi di bonifica.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare il potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi generali illegittimi nel giudizio tributario.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contributi di bonifica, se esiste un piano di classifica approvato e l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza, il beneficio fondiario si presume in via relativa; l’ente impositore non deve provare in concreto il vantaggio, salvo prova contraria del contribuente.
- Il contribuente può contestare la pretesa anche senza avere impugnato in sede amministrativa gli atti generali presupposti, deducendo in giudizio l’inesistenza del beneficio o l’illegittimità dei criteri applicativi del consorzio.
- I beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile non sono, per ciò solo, esenti dai contributi di bonifica: ciò che rileva è la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o del merito dell’accertamento compiuto dal giudice di appello, se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
- La corretta applicazione della disciplina dei contributi consortili richiede di distinguere tra regola di riparto dell’onere probatorio e accertamento in fatto dell’inclusione del bene nel perimetro e del concreto vantaggio ritratto.
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