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Sentenza

Sentenza n. 29/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 4/2022, rilasciato ai proprietari confinanti per l’ampliamento del fabbricato sul confine, lato nord

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire. La controversia traeva origine da un precedente giudizio civile sulle distanze tra fabbricati, definito con una sentenza della Corte d’appello passata in giudicato, che aveva imposto all’appellante, alternativamente, di arretrare la parete finestrata oppure di renderla cieca mantenendola sul confine, e ai proprietari confinanti di arretrare il proprio fabbricato fino a cinque metri dal confine. L’appellante aveva scelto di rendere cieche le pareti poste sul confine. In un’ordinanza successiva della Corte di cassazione, che aveva rigettato i ricorsi contro la sentenza d’appello, era stato precisato che, ove l’appellante avesse mantenuto la costruzione sul confine rendendola cieca, anche il fabbricato dei confinanti avrebbe potuto avanzare sul confine senza pareti finestrate, in conformità al regolamento edilizio comunale. Secondo l’appellante, tale passaggio della motivazione della Cassazione costituiva un obiter dictum, privo di efficacia di giudicato e non idoneo a legittimare il permesso di costruire; il Comune avrebbe dovuto conformarsi esclusivamente al dispositivo della sentenza d’appello e imporre l’arretramento o la demolizione delle parti costruite in violazione delle distanze. Sono stati dedotti l’erronea interpretazione del giudicato civile, la violazione del principio di stretta continenza nell’esecuzione di pronunce appartenenti ad altro plesso giurisdizionale e l’eccesso di potere giurisdizionale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione del passaggio motivazionale dell’ordinanza della Cassazione: esso non era una considerazione estranea o meramente incidentale, perché risultava strettamente collegato alla decisione di rigetto del motivo di ricorso con cui i proprietari confinanti avevano sostenuto che, in caso di scelta dell’appellante di mantenere la costruzione sul confine rendendola cieca, il loro fabbricato sarebbe stato conforme all’art. 873 c.c. e alle norme edilizie comunali. La precisazione della Cassazione chiariva quindi il contenuto dinamico del giudicato, correlato alla scelta futura ed eventuale dell’appellante. Poiché l’appellante aveva effettivamente optato per il mantenimento della costruzione sul confine con pareti cieche, il giudicato non precludeva ai confinanti di avanzare anch’essi sul confine, senza pareti finestrate. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’appellante non aveva confutato specificamente il collegamento tra la motivazione della Cassazione e il decisum, né l’ulteriore rilievo secondo cui la sentenza d’appello, pur imponendo l’arretramento del fabbricato dei confinanti nello scenario allora esistente, non vietava il successivo avanzamento senza pareti finestrate. Non era configurabile un’integrazione del giudicato civile da parte del giudice amministrativo, ma soltanto la presa d’atto del suo contenuto come esplicitato dallo stesso giudice civile. Le ulteriori questioni difensive sono rimaste assorbite. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Il riferimento è utilizzato per confermare che, nella situazione determinatasi dopo la scelta dell’appellante di mantenere sul confine una parete cieca, l’avanzamento del fabbricato confinante senza pareti finestrate poteva risultare conforme alla disciplina delle distanze.

  • Regolamento edilizio comunale

    Il regolamento edilizio è richiamato quale disciplina che consente la costruzione di pareti cieche sul confine e costituisce parametro di conformità dell’intervento autorizzato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti private.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della delimitazione del giudicato, le motivazioni di una pronuncia civile non sono automaticamente qualificabili come obiter dicta: una precisazione contenuta nella motivazione conserva rilievo decisorio quando sia strettamente collegata al motivo esaminato e alla ragione del rigetto o dell’accoglimento della domanda o dell’impugnazione.
  • Il contenuto del giudicato deve essere ricostruito considerando anche la dimensione dinamica della statuizione, quando essa disciplina alternative o scelte future delle parti; l’esercizio di una delle opzioni previste può determinare gli effetti giuridici considerati nella motivazione della pronuncia.
  • Quando una pronuncia civile passata in giudicato, letta unitamente alla motivazione della decisione di legittimità che l’ha confermata, consente una determinata conformazione dei rapporti tra proprietari confinanti, l’amministrazione edilizia può rilasciare il titolo abilitativo coerente con tale assetto, senza che ciò integri o modifichi il giudicato.
  • Il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità di un titolo edilizio adottato in attuazione di un giudicato appartenente ad altro plesso giurisdizionale, deve prendere atto del contenuto del giudicato quale risultante dalla pronuncia civile, senza procedere a un’integrazione autonoma dello stesso; il criterio della stretta continenza non impedisce tale ricostruzione.
  • In appello, la censura che si limiti a reiterare l’affermazione secondo cui un passaggio motivazionale è un obiter dictum, senza confrontarsi con la specifica ragione per cui il giudice di primo grado lo ha ritenuto collegato al decisum, non è idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDistanze, altezze e volumiTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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