Cassazione Penale, Sentenza n. 19971/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carcereri era stato imputato del delitto di cui all'art. 610, primo comma, c.p. per aver chiuso a chiave la zona cantine del condominio impedendo ad Andrea Crestani di controllare il proprio contatore dopo un'interruzione di corrente, costringendolo a rimanere senza elettricità e riscaldamento e ad abbandonare l'abitazione per la notte. In appello era stato confermato il principio di responsabilità penale contestata e dichiarata l'insussistenza di procedimento separato perché il fatto sarebbe stato assorbito in altro procedimento; in cassazione il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi (vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi della fattispecie, richiesta di riqualificazione in altra fattispecie ex art. 392 c.p., e censura sulla negata concessione della sospensione condizionale della pena).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, estinguendo il reato. La remissione era stata formalizzata dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione; la Corte ha ritenuto che l'estinzione per remissione di querela prevale su altre cause di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando il ricorso è tempestivo. La decisione di estinzione ha travolto anche le statuizioni civili correlate. Inoltre la Corte ha disposto che le spese processuali siano a carico del querelato.
Norme richiamate
art. 129, comma 1, c.p.p.
Consente l'annullamento della sentenza senza rinvio quando, per cause sopravvenute (qui: remissione di querela), il reato si estingue; la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata.
art. 152 c.p.
Riferito in combinato con l'art. 129 c.p.p. per motivare l'annullamento senza rinvio in conseguenza dell'intervenuta remissione della querela (estinzione del reato).
art. 610 c.p.
Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado (violenza privata); il dispositivo impugnato riguardava la qualificazione e la sussistenza di tale fattispecie.
art. 392 c.p.
Norma richiamata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto (esercizio di diritti del proprietario). La Corte di merito aveva ritenuto non fondati gli argomenti difensivi; la cassazione, tuttavia, ha risolto la vicenda sul piano dell'estinzione per remissione, senza entrare nel merito della riqualificazione.
art. 578 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la norma, che vincola il giudice dell'impugnazione a decidere 'ai soli effetti' civili in caso di estinzione per amnistia o prescrizione, non si applica alla remissione di querela; pertanto l'estinzione per remissione travolge anche le statuizioni civili.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al querelato; la Corte ha disposto che le spese siano a carico di chi ha proposto la querela (ora rimessa).
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta prima della decisione di Cassazione e il ricorso è stato tempestivamente proposto, estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza senza rinvio da parte del giudice di legittimità.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse; la deroga prevista dall'art. 578 c.p.p. si applica solo ai casi tassativi (es. amnistia, prescrizione) e non alla remissione di querela.
- Quando la difesa invoca la riqualificazione del fatto (esercizio di diritti di proprietà) è necessario che il giudice valuti se l'atto del proprietario sia esercizio legittimo o condotta costrittiva; tuttavia, se sopravviene estinzione del reato, il giudice di legittimità può decidere senza entrare nel merito della qualificazione.
- La remissione di querela può essere accettata e formalizzata anche nelle fasi successive al giudizio di merito; il giudice di legittimità è tenuto a rilevarne gli effetti estintivi se il ricorso è stato tempestivo.
- Sulle questioni relative all'esistenza di servitù di passaggio o diritti di accesso, la prova rigorosa (documentale o di titolo) è determinante: l'assenza di prova può favorire una qualificazione della condotta come limitativa della libertà di autodeterminazione altrui.
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