Ordinanza n. 215/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3600/2026 dell’8.5.2026, previa concessione di idonee misure cautelari, del ricorso già proposto da Andreassi Costruzioni S.r.l. per l’annullamento della deliberazione del C.d.A. dell’ATER L’Aquila n. 20 del 12.5.2025, comunicata con nota prot. n. 4534 del 20.6.2025 e pubblicata in pari data sul portale telematico dell’azienda territoriale, con la quale è stata disposta la “revoca” ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 della deliberazione del C.d.A. n. 30 del 15.6.2023, avente ad oggetto “Commissione per l’acquisto di un immobile o complesso di immobili di civile abitazione: Analisi dell’integrazione delle operazioni svolte e Delibera di acquisto”, e di “ogni atto e provvedimento successivo e conseguente inerente alla procedura di acquisto del fabbricato di proprietà di Andreassi Costruzioni srl”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del C.d.A. dell'ATER L'Aquila che ha revocato la precedente deliberazione di acquisto di un immobile di proprietà dell'impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione con cui l'ATER ha qualificato come revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990 il ritiro della precedente deliberazione di acquisto del fabbricato. L'ATER aveva motivato il ritiro richiamando il mancato rispetto delle condizioni previste dall'avviso, in particolare la presenza di gravami ipotecari, la destinazione urbanistica dell'area e ulteriori caratteristiche del compendio immobiliare. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in relazione alla proposizione di un ricorso ex art. 362 c.p.c. contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato concernente la giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio, ritenendo tassativi i casi di sospensione e non ravvisando, tra essi, la proposizione di un ricorso ex art. 362 c.p.c. contro una sentenza del Consiglio di Stato che aveva già statuito sulla giurisdizione. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, sospendendo l'efficacia della deliberazione impugnata e fissando l'udienza pubblica di merito. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha rilevato un significativo fumus boni iuris: l'atto era formalmente qualificato come revoca e richiamava i presupposti dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma la motivazione valorizzava soprattutto criticità originarie dell'offerta, già esistenti e conoscibili durante l'istruttoria, anziché sopravvenienze, mutamenti della situazione di fatto o una nuova ponderazione dell'interesse pubblico. Ne risultava una commistione non chiarita tra autotutela revocatoria e contestazione dell'originaria legittimità o ammissibilità della proposta. L'incertezza rendeva poco intelligibile il percorso motivazionale e non agevolmente verificabile il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. L'avanzato stato della procedura, caratterizzato dall'adozione della deliberazione di acquisto, dall'accettazione della proposta economica e dalla fissazione del rogito, imponeva inoltre una motivazione particolarmente rigorosa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca presuppone la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; non può essere motivata principalmente da criticità originarie dell'offerta senza chiarire il diverso fondamento del potere esercitato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ai fini del riesame amministrativo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rinvia, per la disciplina della sospensione del processo amministrativo, al codice di procedura civile, alle altre leggi e al diritto dell'Unione europea.
art. 367, comma 1, c.p.c.
Individua, nel rinvio operato dall'art. 79 c.p.a., l'ipotesi di sospensione facoltativa collegata alla pendenza del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 10, commi 1 e 2, c.p.a.
Rileva sia per il regolamento preventivo di giurisdizione sia perché fa salva la possibilità di concedere la tutela cautelare durante la relativa pendenza.
art. 41 c.p.c.
Disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione, distinto dal ricorso ex art. 362 c.p.c. contro una sentenza del Consiglio di Stato che abbia già deciso sulla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
La sua proposizione contro una sentenza del Consiglio di Stato già pronunciata sulla giurisdizione non costituisce, secondo il TAR, causa di sospensione necessaria o facoltativa del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990 deve essere fondata su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sul mutamento della situazione di fatto o su una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; criticità già esistenti e conoscibili al momento dell'adozione dell'atto ritirato attengono, in linea di principio, alla sua originaria legittimità o ammissibilità e non possono essere utilizzate senza adeguata qualificazione come presupposto tipico della revoca.
- È illegittimamente incoerente la motivazione di un atto qualificato come revoca quando essa cumula, senza chiarirne il rapporto, ragioni di opportunità sopravvenuta e contestazioni relative alla conformità originaria dell'offerta o dell'operazione ai requisiti della procedura.
- Quanto più il procedimento amministrativo è giunto a uno stadio avanzato, con adozione dell'atto favorevole, accettazione della proposta economica e imminenza della stipula, tanto più rigorosa deve essere l'esplicitazione delle ragioni che giustificano l'esercizio dell'autotutela.
- Nel processo amministrativo opera il principio di tassatività delle ipotesi di sospensione del giudizio; la proposizione di un ricorso ex art. 362 c.p.c. contro una sentenza del Consiglio di Stato che abbia già deciso sulla giurisdizione non integra, di per sé, una causa di sospensione ai sensi del rinvio previsto dall'art. 79 c.p.a.
- La tutela cautelare può essere concessa ai fini del riesame quando la motivazione dell'atto di autotutela presenta una significativa incoerenza e impedisce di verificare agevolmente il corretto esercizio del potere discrezionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →