Sentenza n. 296/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Frosinone - Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Frosinone - Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 5 marzo 2024, notificata al Ministero il 6 marzo 2024 e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di euro 1.000,00, condannando il Ministero alla relativa attivazione. Nonostante il giudicato, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il Ministero si è costituito mediante l’Avvocatura dello Stato depositando un atto di mero stile, senza fornire elementi ostativi all’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto in esecuzione del giudicato né aveva indicato ragioni impeditive. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all’attivazione della carta elettronica per l’importo di euro 1.000,00. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l’intervento, entro i successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la fissazione di un termine e la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata al Ministero ai fini previsti dalla disposizione; il testo non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della norma.
Massime di principio
- L’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all’amministrazione, legittima il privato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione degli obblighi accertati dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra l’adempimento né indica elementi ostativi, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e disporre sin d’ora che, in caso di persistente inerzia, provveda un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con previsione del suo insediamento su sollecitazione della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; il giudice può porre a suo carico anche il compenso del commissario ad acta, liquidandolo anticipatamente salvo conguaglio.
Come è indicizzato
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