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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37370/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva respinto l'appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia; oggetto: avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un'ordinanza del Tribunale civile di Isernia. Il ricorrente deduce quattro motivi, con il nucleo centrale costituito dalla carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione dell'atto giudiziale richiamato (ordinanza), dalla presunta inesistenza di prova della conoscenza/notifica dell'ordinanza al contribuente, e dalla mancanza di esame probatorio circa il possesso effettivo dell'atto da parte del contribuente

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (carenza di motivazione per omessa allegazione della sentenza/ordinanza) e ha assorbito i restanti motivi. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR non abbia verificato adeguatamente il contenuto intrinseco del provvedimento giudiziale né la sussistenza di elementi che rendessero certo che il contribuente avesse già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto; pertanto non poteva limitarsi a ritenere irrilevante l'omessa allegazione

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati quando il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza; l'allegazione o la riproduzione del contenuto essenziale serve a garantire il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54 (comma 4 e comma 5)

    "nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare"

    L'indicazione degli estremi dell'atto è richiesta; tuttavia non sempre è sufficiente a garantire la motivazione se non è certo che il contribuente conoscesse l'atto richiamato o se l'avviso non rende agevolmente comprensibili i dati necessari al calcolo dell'imposta

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    eventuale richiamo nel testo

    Prevede che, quando la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato salvo che l'atto richiamante non riproduca il contenuto essenziale; la Corte richiama tale disciplina a sostegno del principio di autosufficienza informativa dell'avviso

  • Codice civile, art. 2697

    Citato rispetto all'onere della prova: la CTR non avrebbe adeguatamente accertato e motivato la prova della conoscenza dell'ordinanza da parte del contribuente

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Rilevati in relazione ai poteri di valutazione e alle modalità probatorie; la censura riguardava l'omesso esame di fatti decisivi cui la CTR avrebbe dovuto prestare attenzione

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Richiamato quale parametro di corretto svolgimento del processo tributario e della motivazione delle decisioni; la censura sosteneva insufficiente la motivazione della CTR

  • DPR n. 600/1973, art. 42; Legge n. 241/1990, art. 3; Legge n. 212/2000, artt. 6 e 7

    Norme indicate in relazione ai principi generali di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi e tributari; la Corte ha ribadito che il principio di motivazione richiede che l'avviso sia autosufficiente o accompagnato dall'atto richiamato, salvo che sia certo che il contribuente ne abbia già conoscenza

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria deve allegare o riprodurre il contenuto essenziale dell'atto giudiziale richiamato nell'avviso di liquidazione quando il contribuente non ha integrale e legale conoscenza di tale atto
  • La mera indicazione degli estremi della sentenza/ordinanza nell'avviso è ammessa solo se è certo o ragionevolmente presumibile che il contribuente avesse già conoscenza dell'atto; la presunzione non può operare automaticamente senza verifica
  • Il giudice di merito deve verificare il contenuto intrinseco dell'atto richiamato e se le informazioni fornite (nell'avviso e negli eventuali allegati) consentono al contribuente di comprendere agevolmente la base imponibile, le aliquote e il calcolo dell'imposta
  • Se l'avviso rende agevolmente comprensibili gli elementi matematici e giuridici della liquidazione, l'allegazione può essere superflua; al contrario, quando tali elementi non sono desumibili, l'allegazione è imprescindibile per garantire il diritto di difesa
  • In caso di dubbio sulla conoscenza dell'atto da parte del contribuente, l'onere di allegazione grava sull'amministrazione e l'omessa allegazione può determinare l'illegittimità dell'avviso con conseguente annullamento o rinvio da parte del giudice

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