Cassazione Civile, Ordinanza n. 16186/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle correlate provvidenze economiche. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello, su impugnazione principale del Ministero, ha riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto, assumendo che non fosse imprescrittibile neppure l'accertamento dello status. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., sostenendo che il Ministero non avesse impugnato il capo relativo al riconoscimento dello status e alla sua imprescrittibilità; 2) violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., censurando l'affermazione secondo cui la condizione di vittima del dovere non sarebbe uno status e sarebbe soggetta a prescrizione; 3) violazione dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, in relazione all'art. 38 Cost., per il diniego di tutela previdenziale/assistenziale riconducibile alla norma costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, richiamando il principio già affermato secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005, ha natura di status e l'azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Ha invece precisato che non sono imprescrittibili i benefici economici che da tale status conseguono, con possibile prescrizione dei ratei maturati anteriormente al termine decennale calcolato a ritroso dalla domanda amministrativa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti rispettivamente come nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare ultrapetizione, cioè decisione su questione non devoluta al giudice d'appello.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato sul capo della sentenza di primo grado relativo allo status.
artt. 324 e 329 c.p.c.
richiamati per sostenere l'intangibilità del capo non impugnato e quindi il giudicato interno.
art. 2934 c.c.
richiamato per contestare la tesi della prescrittibilità dello status di vittima del dovere.
art. 2946 c.c.
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, applicata dalla Corte territoriale e poi superata quanto all'accertamento dello status.
art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005
la Corte ribadisce che la condizione di vittima del dovere, tipizzata da tali commi, integra uno status; l'azione di accertamento di tale status è imprescrittibile, mentre restano prescrivibili i benefici economici conseguenti.
art. 38 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere che i benefici connessi allo status rientrano nell'ambito della tutela costituzionale previdenziale/assistenziale.
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per dare continuità al precedente orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali e alla motivazione per relationem.
art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003
disposta l'omissione delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La condizione di vittima del dovere, quando sia tipizzata dalla disciplina speciale, ha natura di status giuridico autonomo.
- L'azione diretta ad accertare uno status giuridico non è soggetta a prescrizione, salvo diversa previsione normativa espressa.
- La prescrizione può invece colpire i singoli ratei o benefici economici che derivano dallo status, con decorrenza calcolata a ritroso dalla domanda amministrativa o giudiziale, secondo il relativo termine di legge.
- Quando la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto prescrittibile lo status anziché solo le prestazioni economiche correlate, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
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