Cassazione Penale, Sentenza n. 11746/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale aveva ritenuto che il Pubblico Ministero avesse contestato solo il mancato riconoscimento della gravità indiziaria senza dedurre elementi circa la sussistenza delle esigenze cautelari; il P.M. invece sosteneva di aver richiamato integralmente la richiesta cautelare e di aver trattato anche le esigenze cautelari per le specifiche posizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che, nelle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero contro il rigetto della richiesta cautelare, il tribunale investito deve riesaminare integralmente i presupposti per l'adozione della misura (gravi indizi e esigenze cautelari), anche alla luce della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., e che nel caso concreto l'atto di appello del P.M. risultava sufficientemente articolato rispetto a tali profili.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Titolo di reato per il quale è stata richiesta la misura cautelare; il contestato riguarda reati in materia di stupefacenti e la qualificazione del reato è rilevante ai fini della valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 292
L'ordinanza impositiva deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 292; quando il tribunale accoglie l'impugnazione del P.M. esso diventa giudice competente ad emanare il provvedimento restrittivo e deve rispettare i requisiti formali e sostanziali indicati da tale norma.
codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287
Queste norme definiscono i presupposti e le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; il tribunale investito dell'appello del P.M. deve verificare la puntuale sussistenza di tali presupposti per poter adottare la misura.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa per determinate fattispecie: nel caso di reati soggetti a tale presunzione, la contestazione della mancata gravità indiziaria può evocare l'interesse all'impugnazione poiché la presunzione può rivivere salvo elementi contrari concreti.
codice di procedura penale, art. 314
Riferimento alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che l'interesse del P.M. non può essere meramente astratto rispetto al rischio che l'indagato ottenga una futura riparazione, perciò l'impugnazione deve mirare a ottenere un concreto provvedimento cautelare.
giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 8 del 31/03/2004 (Donelli)
Principio che l'appello del P.M. contro il rigetto della richiesta cautelare è "atipico": il tribunale, investito dell'appello, deve riesaminare ex novo tutti i presupposti della misura e può adottare un'ordinanza impositiva contenente gli elementi previsti dall'art. 292 c.p.p.
giurisprudenza: Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 (De Gasperis) e Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021 (Acanfora)
Sociologia giurisprudenziale secondo cui è inammissibile l'appello del P.M. che contesti solo la gravità indiziaria se l'accoglimento non può condurre al ripristino della misura; tuttavia, tale regola deve essere bilanciata con il rilievo delle presunzioni normative (art. 275, comma 3) e con la necessità di argomentare anche sulle esigenze cautelari quando il provvedimento impugnato le ha valutate.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare è "atipico": il tribunale investito deve riesaminare integralmente tutti i presupposti per l'adozione della misura (gravi indizi e esigenze cautelari).
- Se il Giudice per le indagini preliminari ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'appello del P.M. deve contenere censure specifiche e argomentate su entrambi i profili, altrimenti può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Quando il reato per cui si procede rientra nelle fattispecie soggette alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., la contestazione della gravità indiziaria da parte del P.M. può essere idonea a evocare l'interesse all'impugnazione, salvo che siano presenti elementi contrari concreti che superino la presunzione.
- Il P.M. in appello dovrebbe richiamare non solo il quadro indiziario ma anche fornire elementi attuali e concreti sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione di reato, ecc.) per dimostrare l'attualità dell'interesse alla misura.
- Il Tribunale della libertà, accogliendo l'appello del P.M., è vincolato a motivare il provvedimento impositivo secondo i criteri di concretezza e attualità degli indizi, nonché di adeguatezza e proporzionalità della misura.
- Per redigere un appello efficace del P.M.: 1) richiamare puntualmente la richiesta cautelare iniziale; 2) esporre elementi nuovi o attuali che giustifichino le esigenze cautelari; 3) argomentare specificamente sulla gravità indiziaria, soprattutto se opera la presunzione legale.
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