Sentenza del 03/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Estimi catastali e classamento - Rettifica ultradecennale ingiustificata - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rettifica del classamento catastale di un immobile (docfa presentata il 02/07/2007 dopo ristrutturazione) con incremento della categoria/classe e della rendita (da C/1 cl.15 rendita 10.017,15 a C/1 cl.17 rendita 13.555,75). L'ufficio attuò la riclassificazione nel 2007 ma notificò la rettifica e la rendita solo il 18/12/2019 (per l'Ufficio causa un disguido tecnico). La contribuente impugnò l'atto contestando, tra l'altro, la tardività, la formazione del silenzio-assenso, l'assenza di legittimazione passiva avendo venduto l'immobile nell'ottobre 2018 e l'irretroattività dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto illegittimo l'atteggiamento omissivo dell'ufficio nell'effettuare la notifica dopo oltre 12 anni, non ravvisando prova delle generiche "cause tecniche" addotte e richiamando i principi di buona fede e affidamento dell'art.10, comma 2, legge 212/2000. L'appello è stato rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 1.500,00.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10, comma 2
Tutela della buona fede e dell'affidamento del contribuente: l'inerzia o il comportamento omissivo dell'Amministrazione che provoca un pregiudizio al contribuente è illegittimo se non adeguatamente giustificato; nel caso concreto ha prevalso la tutela dell'affidamento della contribuente rispetto alla tardiva notifica dell'ufficio.
D.M. 28 dicembre 1994, n. 701
termine annuale per la notifica della variazione di classamento
Il termine di notificazione annuale previsto dal DM 701/94 è di carattere ordinatorio e non perentorio; tuttavia la Corte ha ritenuto che un ritardo ultradecennale risulti comunque ingiustificato e incompatibile con i principi di buona amministrazione e affidamento del contribuente.
Principio amministrativo riferito all'accatastamento
L'Amministrazione sosteneva che l'accatastamento sia atto accertativo e non costitutivo e che il classamento resti "proposta" fino alla determinazione e notificazione dell'ufficio; il collegio ha però ritenuto che tale doglianza non giustifichi una mancata notificazione protrattasi per oltre 12 anni e non esime l'ufficio dall'obbligo di motivare e provare le presunte cause tecniche dell'omissione.
Massime di principio
- La tardiva notificazione di una rettifica catastale, soprattutto se protratta per anni, può essere ritenuta illegittima se l'Amministrazione non fornisce prove concrete e adeguate giustificazioni tecniche; la buona fede e l'affidamento del contribuente sono tutelati dall'art.10 comma 2 della legge 212/2000.
- Il termine annuale per la notifica previsto dal DM 701/94 è ordinatorio: ritardi contenuti potrebbero non azzerare l'atto, ma un ritardo abnorme e ingiustificato (come un decennio) può comportare l'illegittimità dell'operato amministrativo.
- La vendita dell'immobile da parte del contribuente prima della notifica rafforza la posizione del soggetto che impugna l'atto, in quanto la mancata tempestiva comunicazione impedisce al nuovo proprietario e all'ex proprietario di regolare i loro rapporti e può produrre effetti lesivi non imputabili al contribuente originario.
- Le giustificazioni generiche (es. "cause tecniche") addotte dall'Amministrazione devono essere provate: la sola enunciazione non è sufficiente a legittimare una omissione prolungata.
- In situazione analoga il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare documentazione della presentazione DOCFA, monitorare le visure catastali, contestare tempestivamente eventuali variazioni non notificate e richiamare la tutela dell'affidamento e della buona fede ex legge 212/2000 dinanzi alla Commissione Tributaria.
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