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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11751/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente che aveva chiesto il riconoscimento del 4° livello del CCNL Federgasacqua o, in subordine, il 3° livello, con conseguente pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva riconosciuto il 3° livello e condannato la società al pagamento delle differenze; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che l’attività svolta dal dipendente consistesse in mere operazioni di sportello e supporto alla clientela, senza prova dell’attivazione o variazione di contratti standard, attività invece caratteristiche del 3° livello. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del CCNL, sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato le declaratorie contrattuali e, soprattutto, il materiale probatorio; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando un contrasto irriducibile tra motivazione e prove, sempre sulla base della tesi che i contratti della datrice fossero tutti contratti per adesione e che l’uso di prestampati non escludesse l’attribuzione del superiore inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del merito, in particolare delle deposizioni testimoniali e dell’accertamento compiuto dalla corte d’appello sulle mansioni effettivamente svolte. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata aveva già fondato il proprio ragionamento sul testo delle declaratorie del CCNL e aveva escluso, con accertamento di fatto, la prova dell’attivazione e variazione di contratti standard. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formalmente veicolate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute in concreto dirette a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, quindi inidonee a superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 18 CCNL Federgasacqua 9 marzo 2007

    È stato esaminato per confrontare le declaratorie del 2° e del 3° livello e verificare se le mansioni svolte rientrassero nel profilo di addetto alla clientela, ma la Corte ha ritenuto non provata l'attività qualificante del livello superiore.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, sono state applicate le conseguenze processuali previste dalla norma, anche in punto di responsabilità aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in linea con la proposta di inammissibilità, ha applicato le sanzioni pecuniarie previste per l'ipotesi di abuso del processo o gravame infondato/inammissibile secondo la disciplina richiamata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di norme collettive non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sul testo delle declaratorie contrattuali e sull'esito dell'istruttoria, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle testimonianze o dei documenti.
  • Il vizio di nullità della sentenza o l'omesso esame di fatto decisivo non sussistono se la censura presuppone una rilettura complessiva del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'inquadramento superiore, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare concretamente le mansioni tipiche del livello rivendicato e non basta allegare in astratto la natura standardizzata della modulistica o dei contratti utilizzati.
  • L'utilizzo di prestampati o procedure informatizzate non è di per sé sufficiente a provare lo svolgimento di mansioni superiori, se non risulta accertata l'effettiva attivazione o variazione dei contratti standard prevista dalla declaratoria superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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