Cassazione Civile, Ordinanza n. 23318/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da cinque cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per tardivi e omessi versamenti IRPEF relativi ad anni d’imposta dal 2002 al 2006. Il contribuente aveva impugnato le cartelle; in primo grado e in appello le cartelle erano state annullate, essenzialmente per vizi di notifica: per una cartella mancava la prova della notifica, per le altre mancava la seconda raccomandata informativa. La società di riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione della notifica; violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la raccomandata informativa non fosse richiesta. Parallelamente, il contribuente proponeva ricorso avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deducendo che i dinieghi erano illegittimi perché la lite riguardava anche il merito della pretesa fiscale, e contestando inoltre la validità dei dinieghi per difetto di delega del soggetto firmatario.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso del contribuente contro i dinieghi di definizione agevolata e lo ha accolto. Ha ritenuto applicabile l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 alle cartelle impugnate, poiché si trattava del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente e la controversia investiva non solo vizi formali ma anche il merito della pretesa. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6, comma 3, del medesimo decreto. Per effetto dell’estinzione sono stati assorbiti sia l’ulteriore motivo del ricorso del contribuente contro i dinieghi, sia i motivi del ricorso principale della società di riscossione. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo del doppio contributo unificato nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo automatizzato sulla base dei dati forniti dal contribuente è il procedimento all’esito del quale sono state emesse le cartelle di pagamento oggetto della lite.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Le cartelle, in quanto primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, sono impugnabili non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La controversia è definibile in via agevolata quando riguarda cartelle che rappresentano il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata portata a conoscenza del contribuente e che sono impugnabili anche nel merito.
art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018
L’accoglimento della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di notificazione delle cartelle.
art. 36, comma 2, nn. 2, 3, 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma sul contenuto della sentenza, invocata per sostenere la nullità per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale parametro della censura di nullità per motivazione apparente.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per sostenere che la raccomandata informativa non fosse necessaria per la validità della notifica della cartella.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato nel motivo sulla validità della notificazione delle cartelle.
art. 370, primo comma, c.p.c.
È richiamato con riferimento alla costituzione dell’Avvocatura erariale ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento da controllo automatizzato ex art. 36-bis è il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente, la lite può essere definita ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
- In tale ipotesi la cartella è impugnabile non soltanto per vizi formali o propri della notificazione, ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa fiscale.
- L’accoglimento della domanda di definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con assorbimento delle ulteriori censure pendenti.
- Nei casi di estinzione o inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non sussiste il presupposto per il c.d. doppio contributo unificato.
- La valutazione della definibilità della lite dipende dalla natura sostanziale dell’atto impugnato e dal fatto che esso esaurisca, per il contribuente, la conoscenza della pretesa fiscale.
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