Sentenza n. 408/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1752 del 4 giugno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1752 del 4 giugno 2018, recante condanna al pagamento di somme ai sensi della legge n. 89/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia del 4 giugno 2018, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 gennaio 2025. La questione decisiva riguarda l’applicazione della sospensione e del divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza introdotti dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, con decorrenza dal 21 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato il 23 gennaio 2025, dopo il 21 gennaio 2025, termine dal quale la normativa transitoria impediva di iniziare giudizi di ottemperanza per i crediti considerati. Ha condiviso l’interpretazione secondo cui il momento di inizio del giudizio coincide con il deposito del ricorso, che ne determina l’incardinamento formale davanti al TAR; la circostanza che il deposito fosse successivo di soli due giorni non modifica l’esito. Spese compensate in ragione della natura della controversia e dell’evoluzione normativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione del suo contenuto.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Al fine di individuare il momento di “inizio” del giudizio del giudizio di ottemperanza, cui fa esplicito riferimento l’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01, viene in rilievo la data di deposito del ricorso, adempimento, quest’ultimo, con il quale il giudizio viene formalmente incardinato davanti al TAR (in questo senso, ai fini della rilevanza del deposito del ricorso, A.P. n. 6/22, Cons. Stato n. 4787/25).
Il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza introdotto dal comma 12-bis si applica in base alla data di deposito del ricorso, poiché il deposito incardina formalmente il giudizio davanti al TAR.
art. 1, comma 817, lettera m), l. 207/2024
La disposizione in esame è stata introdotta dall'articolo 1, comma 817, lettera m), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed è entrata in vigore il 01/01/25, come previsto dall’art. 21 della medesima legge.
La disposizione ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
art. 9, comma 1, lettera b), n. 5), d.l. 117/2025, convertito in l. 148/2025
Il comma 12 bis dell’art. 5 sexies l. n. 89/01 è stato, poi, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 5), del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148, quest’ultima entrata in vigore l’08/10/25, con l’introduzione del seguente testo: “i creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”.
La novella successiva ha sostituito il testo del comma 12-bis, prevedendo il rinnovo della dichiarazione entro il 30 ottobre 2026 e il divieto di iniziare, nonché la sospensione, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027. Il ricorso in esame è stato però valutato alla luce della disciplina vigente al momento del suo deposito.
Massime di principio
- Ai fini del divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il momento di inizio del giudizio coincide con il deposito del ricorso, poiché è tale adempimento a incardinarlo formalmente davanti al TAR.
- È inammissibile il ricorso per ottemperanza depositato dopo la decorrenza del divieto temporaneo di iniziare tali giudizi stabilito dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001.
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