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Sentenza

Sentenza n. 1381/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202100794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Palermo di una sentenza definitiva del Tribunale di Palermo, azionata in sede di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza definitiva del Tribunale di Palermo, notificata al Comune in forma esecutiva. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuto adempimento del titolo azionato e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuto adempimento del titolo giudiziario azionato. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrono i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La decisione dispone l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziario azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'intervenuto adempimento successivo alla proposizione del giudizio non esclude la condanna alle spese: queste possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.
  • In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione della decisione deve avvenire con l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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