Cassazione Penale, Sentenza n. 5624/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Avarello) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per estorsione nei confronti di Parisi. Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità intrinseca della persona offesa, con presunte contraddizioni tra la versione di Parisi e le altre testimonianze, assenza del testo dei messaggi minacciosi e dichiarazioni che avrebbero escluso violenza; (2) errata qualificazione giuridica del rapporto e dei diritti vantati dall'imputato, con dedotta rilevanza della normativa sul mediatore e della responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., sicché la pretesa sarebbe stata riconducibile a un credito legittimo; (3) mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che l'azione sarebbe stata finalizzata all'esercizio di un diritto o a un risarcimento legittimo, con conseguenze prescrizionali o di improcedibilità per taluni fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello secondo cui la testimonianza della persona offesa, valutata con maggior rigore, è risultata credibile e supportata da riscontri oggettivi (deposizioni di altri testimoni, anche disinteressati) che indicavano minacce e pressioni di Avarello. Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha confermato che la diversa soggettività del debitore (la società Italoiberica s.r.l.) rispetto a Parisi esclude la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la pretesa avanzata dall'imputato era del tutto arbitraria nei confronti di Parisi. Inoltre, anche ammesso un possibile obbligo risarcitorio di Parisi, le ripetute minacce dirette anche a terzi e familiari e la prosecuzione delle intimidazioni dopo i primi pagamenti senza indicazione di un ammontare preciso configurano estorsione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; Avarello è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. e))
La Corte ha ritenuto che la motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa sia adeguata: le dichiarazioni della persona offesa possono, in presenza di verifica più penetrante, costituire base di responsabilità anche se non supportate da prove autonome per ogni segmento del racconto, purché sussistano riscontri idonei a escludere l'intento calunniatorio
art. 393 cod.pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Per configurare il reato è necessario che la pretesa corrisponda esattamente all'oggetto della tutela pubblica e non sia in modo rilevante più ampia; la Corte ha ritenuto che qui la pretesa fosse del tutto arbitraria nei confronti di Parisi (debitori diversi) e che le minacce rivolte anche a terzi escludessero la riconducibilità all'art. 393 c.p.
art. 1218 cod.civ.
Richiamata dalla difesa per sostenere un presunto credito risarcitorio del ricorrente nei confronti di Parisi per violazioni connesse all'attività di mediazione; la Corte osserva che, anche se potesse sussistere una responsabilità civile, ciò non giustifica né legittima la pretesa integrale né la condotta intimidatoria che ha caratterizzato il reato di estorsione
art. 616 cod.proc.pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in cassazione in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019; Sez. U n. 29541 del 16/07/2020; Sez. 5 n. 2819 del 24/11/2014; Sez. 2 n. 46288 del 28/06/2016)
Richiamati principi per la valutazione della testimonianza della persona offesa (possibilità che da sola fondi la responsabilità con verifica rigorosa) e per i criteri di configurazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la pretesa deve avere una possibile base giuridica e corrispondere all'oggetto della tutela pubblica)
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può, se valutata con rigore e se sorretta da riscontri anche non autonomi per ogni singolo segmento, fondare una condanna: il giudice deve verificare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca e cercare elementi idonei a escludere intento calunniatorio
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) richiede che la pretesa dell'agente coincida con l'oggetto della tutela pubblica e non sia in modo significativo più ampia o completamente priva di base giuridica; la presenza di un soggetto debitore diverso dall'offeso ostacola tale riqualificazione
- La continuazione di condotte intimidatorie dopo pagamenti iniziali, l'assenza di indicazione precisa dell'ammontare richiesto e le minacce rivolte a terzi o a familiari caratterizzano la condotta come estorsiva e non come esercizio arbitrario di un diritto
- Anche l'esistenza di un potenziale credito civile o di una responsabilità risarcitoria non legittima l'uso di mezzi coattivi o intimidatori: la tutela delle ragioni deve seguire le vie legali e non può giustificare reati
- I riscontri probatori a conforto della versione della persona offesa non devono essere necessariamente prove complete di ogni aspetto della narrazione, ma devono essere sufficienti a escludere l'intento calunniatorio e a corroborare i punti essenziali del racconto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5564/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5565/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5568/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5569/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5570/2022 del 17/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →