Sentenza n. 1128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter, che aveva respinto l’impugnazione del certificato di diploma di specializzazione sul sostegno, limitatamente alla votazione finale di 28/30
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il voto finale riportato nel diploma di specializzazione sul sostegno didattico, sostenendo che l’Università avesse erroneamente calcolato il punteggio mediante la somma della media aritmetica dei voti conseguiti nelle valutazioni del corso e del voto dell’esame finale, con successivo arrotondamento per difetto. Secondo l’appellante, l’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011 avrebbe richiesto una media ponderata dei voti relativi a tutte le prove, compresa quella finale, secondo la formula indicata nella nota ministeriale del 3 febbraio 2015. L’applicazione di tale metodo avrebbe determinato un voto pari a circa 28,976, da arrotondare a 29/30, con conseguente attribuzione di un punteggio maggiore nelle graduatorie provinciali per le supplenze. In primo grado era stato impugnato anche l’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011, ove interpretato nel senso seguito dall’Università. In appello si deduceva inoltre l’erroneità della sentenza del TAR, il carattere non chiaro della disposizione ministeriale, il rilievo della nota ministeriale del 3 febbraio 2015 e la circostanza che altre università avrebbero applicato un diverso metodo di calcolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto chiaro e inequivocabile il tenore letterale dell’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011, secondo cui la valutazione finale deriva dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del corso e del punteggio conseguito nell’esame finale. La disposizione non impone quindi una media ponderata dei voti relativi a tutte le prove. La nota ministeriale del 3 febbraio 2015, pur potendo avere ingenerato confusione, non può prevalere sul decreto ministeriale né comportare la disapplicazione della disciplina vigente, trattandosi di un atto privo di forza normativa sovraordinata. Il fatto che alcune università o alcuni giudici abbiano seguito un diverso criterio non incide sulla legittimità del metodo applicato dall’Università appellata. Un eventuale errore commesso in precedenza da altre amministrazioni non obbliga infatti la pubblica amministrazione a reiterarlo; inoltre, la disparità di trattamento non può essere fondata su precedenti provvedimenti illegittimi. Le spese del grado di appello sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, d.m. 30 settembre 2011
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.
La disposizione impone di utilizzare la media aritmetica dei punteggi delle valutazioni del corso, da sommare al voto dell’esame finale; non richiede una media ponderata di tutte le prove.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Richiamato quale fondamento delle graduatorie provinciali per le supplenze nelle quali il voto del diploma di specializzazione può essere utilizzato.
Allegato A/7 all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024
Disciplina la conversione del voto del titolo di specializzazione nel punteggio rilevante per le graduatorie provinciali per le supplenze; non modifica il criterio di determinazione del voto finale previsto dal d.m. 30 settembre 2011.
nota ministeriale n. 3615 del 3 febbraio 2015
Voto finale = (A/30 + B/30 + C/30 + D/30 + E/30)/5
Atto interpretativo privo di forza normativa sovraordinata rispetto al decreto ministeriale; non può prevalere sul chiaro tenore dell’art. 9, comma 5, né giustificare la disapplicazione della disciplina regolamentare.
Massime di principio
- Quando una disposizione regolamentare stabilisce che il voto finale deriva dalla somma della media aritmetica dei punteggi delle valutazioni di un corso e del voto dell’esame finale, l’amministrazione deve applicare tale criterio letterale e non può sostituirlo con una media ponderata delle singole prove.
- Una nota o circolare ministeriale di carattere interpretativo non può derogare né sovrapporsi alla disciplina contenuta in un decreto ministeriale, né può fondare la disapplicazione della disposizione regolamentare quando quest’ultima abbia un significato chiaro e inequivocabile.
- La diversa prassi applicativa seguita da altre amministrazioni non rende illegittimo il provvedimento conforme alla legge e non impone all’amministrazione di reiterare eventuali errori commessi in precedenza.
- Il principio di parità di trattamento non può essere invocato per ottenere la ripetizione di un trattamento illegittimo accordato in precedenza ad altri soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →