Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi confiscata definitivamente in applicazione della normativa antimafia, per il recupero di € 18.709,88 a titolo di rimborso spese di gestione di parti e impianti comuni di un edificio in Palermo, riferite all'unità immobiliare detenuta dall'ingiunto in forza di preliminare di compravendita. Il debitore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il tribunale ha revocato il monitorio ritenendo che, a seguito della confisca, la legittimazione ad agire spettasse all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La corte d'appello ha confermato tale impostazione. La società confiscata ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle norme antimafia e degli artt. 2487, 2489, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che la confisca non trasferisse all'Agenzia la legittimazione ad causam per le azioni relative al patrimonio sociale; (2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 81 e 100 c.p.c. e delle medesime norme antimafia, per avere la decisione negato l'accesso alla tutela giurisdizionale alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati, esaminati congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha chiarito che, in caso di confisca antimafia di beni societari, la titolarità dei beni passa allo Stato, mentre l'amministratore giudiziario/liquidatore può proseguire la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia nazionale e, con la sua autorizzazione, promuovere le azioni necessarie alla liquidazione, comprese quelle di recupero crediti. Poiché nel caso concreto era stata prodotta l'autorizzazione dell'Agenzia ad agire per il recupero del credito, la società era legittimata a promuovere il giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-ter, L. n. 575/1965
La confisca di prevenzione comporta la devoluzione dei beni allo Stato e incide sulla titolarità e gestione del patrimonio confiscato.
art. 2-sexies, L. n. 575/1965
L'amministratore giudiziario può proseguire la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia nazionale.
art. 2-nonies, L. n. 575/1965
Dopo la confisca, l'amministratore confermato continua a operare sotto la direzione dell'Agenzia.
art. 2-undecies, L. n. 575/1965
I beni aziendali restano nel patrimonio dello Stato e possono essere destinati alla liquidazione con provvedimento dell'Agenzia.
art. 2487 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri degli organi liquidatori e gestione della società in liquidazione.
art. 2489 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di poteri degli amministratori/liquidatori nella fase di liquidazione.
art. 81 c.p.c.
Richiamato in relazione alla legittimazione ad agire in nome proprio per la tutela di un diritto.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato per sostenere che la decisione impugnata avesse negato l'accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la decisione sotto il profilo del giusto processo e della tutela giurisdizionale.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al vincolo derivante anche dall'art. 6 CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nella fase di trattazione camerale in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In caso di confisca antimafia di beni societari, la devoluzione dei beni allo Stato non impedisce, di per sé, che l'amministratore giudiziario o il liquidatore, se confermato e autorizzato dall'Agenzia competente, promuova azioni giudiziarie necessarie alla liquidazione, ivi compreso il recupero dei crediti.
- La legittimazione ad agire va verificata tenendo conto della disciplina speciale dei beni confiscati: la titolarità statale e la gestione tramite l'Agenzia non escludono la capacità processuale dell'organo gestorio autorizzato a compiere gli atti funzionali alla liquidazione.
- La declaratoria di difetto di legittimazione ad causam è erronea quando la parte attrice dimostri l'autorizzazione dell'Agenzia alla proposizione dell'azione, trattandosi di attività compatibile con la prosecuzione della gestione sotto vigilanza pubblica.
- Nei giudizi relativi al patrimonio di una società confiscata, il giudice deve coordinare le norme antimafia con quelle societarie e processuali, evitando interpretazioni che comprimano oltre misura la tutela giurisdizionale senza base normativa espressa.
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