Cassazione Civile, Ordinanza n. 11686/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2008, aveva rettificato in aumento il reddito d’impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base dello studio di settore "UG6SU". Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di norme sugli accertamenti standardizzati e sul procedimento tributario, oltre a vizi motivazionali. Sosteneva che l’accertamento basato sugli studi di settore fosse utilizzabile solo in caso di impossibilità di accertamento analitico; che gli studi di settore fossero meri strumenti presuntivi relativi a uno standard medio; che, avendo partecipato al contraddittorio e formulato osservazioni, incombeva all’Amministrazione dimostrare l’applicabilità concreta dello standard alla sua impresa; che l’Ufficio si fosse limitato a richiamare il mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito atteso, senza considerare la crisi economica generale allegata dalla contribuente; e che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola non corrispondenza tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’accertamento fondato sugli studi di settore è uno strumento autonomo e alternativo rispetto all’accertamento analitico-contabile; che esso si fonda su presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza emergono all’esito del contraddittorio; che, una volta contestato il dato standardizzato, il contribuente deve allegare e provare elementi specifici idonei a dimostrare l’inapplicabilità dello standard o la peculiare realtà economica dell’impresa; e che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato il rilevante scostamento e la mancata offerta di elementi concreti da parte della contribuente, respingendo legittimamente il solo richiamo alla crisi generale. La Corte ha inoltre rilevato che la censura, pur formalmente veicolata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito; e, quanto al vizio motivazionale, che in presenza di doppia conforme il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso nei limiti dedotti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione...; l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
Consente la rettifica del reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; gli studi di settore costituiscono uno strumento alternativo rispetto all’analisi delle scritture contabili.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte... anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
In materia IVA l’infedeltà della dichiarazione può essere accertata anche tramite presunzioni semplici, secondo il medesimo standard probatorio.
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi... dichiarati e quelli fondatamente desumibili... ovvero dagli studi di settore
Legittima gli accertamenti basati sugli studi di settore quando vi siano gravi incongruenze tra dichiarato e desumibile dagli standard.
art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
gli uffici... elaborano... appositi studi di settore, al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice
Gli studi di settore sono elaborati come strumenti statistico-presuntivi per l’azione accertatrice.
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
gli accertamenti basati sugli studi di settore... sono effettuati... qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare... determinabili sulla base degli studi stessi
L’accertamento standardizzato è consentito quando il dichiarato risulti inferiore ai ricavi/compensi stimati dagli studi di settore.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte esclude la violazione di legge dedotta e considera inammissibile o comunque infondata la richiesta di rivalutazione del merito; quanto al n. 5, richiama i limiti del controllo motivazionale.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato nei motivi ammissibili, con conseguente restringimento del sindacato sul vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali che integrano nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve essere esistente e non meramente apparente, secondo il requisito legale minimo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato დამატивo.
Massime di principio
- L’accertamento fondato sugli studi di settore è uno strumento autonomo e alternativo rispetto all’accertamento analitico-contabile: l’Amministrazione non deve prima dimostrare l’impossibilità di usare il metodo analitico.
- Gli studi di settore non fondano da soli la pretesa sulla sola divergenza tra dato dichiarato e standard, ma la presunzione acquisisce forza probatoria all’esito del contraddittorio endoprocedimentale.
- Se il contribuente contesta l’applicabilità dello standard, deve allegare e provare elementi concreti che dimostrino la specifica realtà economica dell’impresa o l’inidoneità dello studio al caso concreto.
- La motivazione dell’avviso fondato su studi di settore, quando vi siano state osservazioni del contribuente, deve dare conto dell’applicabilità concreta dello standard e delle ragioni del superamento delle contestazioni.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è scrutinabile nei limiti rigorosi del minimo costituzionale e non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito.
- La mera allegazione di una crisi economica generale, senza riscontri concreti sull’andamento della singola impresa, non è di per sé sufficiente a neutralizzare l’accertamento standardizzato.
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