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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1580/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, con domanda cautelare incidentale di sospensione della relativa efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda una domanda di visto nella quale il richiedente aveva indicato erroneamente lo status di rifugiato, determinando il suo inserimento nella quota relativa all'unico posto riservato ai titolari di tale status, benché egli non possedesse quella qualifica, essendo soltanto richiedente asilo. Il giudice ha inoltre rilevato che lo straniero si trovava già sul territorio nazionale al momento della richiesta. In relazione al periculum in mora, l'appellante non aveva dedotto alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'attesa della decisione di merito. Il difensore aveva anche presentato un'istanza di rinvio dell'udienza cautelare, non accolta perché la domanda era stata fissata alla prima udienza utile nel rispetto dei termini dell'art. 55 c.p.a. e non era necessaria una specifica comunicazione della data alle parti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto priva di consistenza la domanda, rilevando che l'erronea indicazione dello status di rifugiato aveva inciso sull'inserimento nella quota riservata ai titolari di tale status, mentre il richiedente era soltanto richiedente asilo e si trovava già in Italia al momento della domanda. La domanda cautelare è stata comunque esclusa anche per la mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. L'istanza di rinvio è stata respinta poiché l'udienza era stata fissata secondo i termini dell'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione cautelare in appello.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto rispettati i termini per la fissazione della domanda cautelare alla prima udienza utile e ha escluso la necessità di comunicare alle parti la data dell'udienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, l'istanza di sospensione della sentenza può essere respinta, all'esame sommario, quando la posizione sostanziale dedotta risulta fondata su una qualifica erroneamente dichiarata dall'interessato e tale errore ha determinato l'accesso a una quota riservata a soggetti muniti di uno status diverso da quello effettivamente posseduto.
  • La domanda cautelare deve essere corredata dall'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; la mancata deduzione di tale pregiudizio è di per sé ostativa all'accoglimento della sospensione.
  • Quando la domanda cautelare è calendarizzata alla prima udienza utile nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55 c.p.a., non è necessario uno specifico avviso alle parti della data dell'udienza e non sussiste, per tale ragione, un obbligo di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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