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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 1474 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 120 /2020 IVA - Accertamento - Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2013 e 2014 basati su indagini penali relative a una presunta "frode carosello" e a operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente contestava vizi procedurali (presunta omessa sottoscrizione del direttore e mancanza di delega), difetto di motivazione, mancata partecipazione al contraddittorio e l'erronea metodologia di accertamento (inadeguatezza degli studi di settore a rappresentare i ricavi). L'Ufficio aveva rettificato il reddito sulla base di informazioni di reato e risultanze di verifiche che avrebbero dimostrato l'utilizzo di fatture riconducibili a imprese fittizie riconducibili a un soggetto terzo.

La decisione

Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto regolare l'instaurazione del giudizio e coerente e sufficiente la motivazione dell'Ufficio. Ha condiviso la ricostruzione secondo cui le fatture provenienti da imprese riconducibili a terzi risultavano attestate su attività inesistenti e facevano parte di un meccanismo di frode carosello. Richiamando la giurisprudenza di Cassazione, ha affermato che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni e indizi purché dotati di gravità, precisione e concordanza; il contribuente non ha fornito elementi liberatori idonei a dimostrare di avere operato con la dovuta diligenza e in buona fede. È stata accertata la regolarità della delega del funzionario che ha sottoscritto gli atti. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente alle spese di lite quantificate in 4.800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 DPR 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sottoscrizione dell'atto; la Commissione ha verificato e ritenuto valida la sottoscrizione in forza di delega, quindi il profilo formale è stato superato.

  • DPR 546/1992 artt. 20, 21, 22 e 17-bis

    Richiamati in relazione ai termini e alla ritualità del ricorso e della notifica; la Commissione ha accertato il rispetto dei termini procedurali di impugnazione e la legittimità dell'instaurazione del giudizio.

  • Ordinanze Corte di Cassazione n. 3473/18 e n. 3474/18 (13 febbraio 2018)

    Principio richiamato: l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali presunzioni, se oggettive, possono porre sull'avviso un imprenditore medio e trasferire poi al contribuente l'onere di dimostrare la buona fede e l'ordinaria diligenza.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    Riferimento alla contestazione penale collegata che ha evidenziato l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla frode carosello; le risultanze penali hanno costituito elemento indiziario rilevante per l'accertamento tributario.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può basare gli accertamenti su presunzioni e indizi purché queste siano gravi, precise e concordanti; non è richiesta una prova certa e incontrovertibile.
  • Il contribuente può svincolarsi dall'accertamento dimostrando, mediante elementi probatori, di aver adottato l'ordinaria diligenza e di aver operato in buona fede, ovvero di non essere stato in grado, nonostante la diligenza, di rilevare il carattere fraudolento delle operazioni precedenti.
  • Segni oggettivi di anomalia (prezzi anormalmente bassi, assenza di strutture e documentazione presso la sede del fornitore, collegamenti societari sospetti, pagamenti e contropagamenti riconducibili alle stesse persone) aumentano il rischio per l'acquirente e giustificano il ricorso a presunzioni gravose da parte dell'Ufficio.
  • Vizi formali dell'atto (es. firma) possono essere superati se l'Ufficio documenta la valida delega del sottoscrittore; il contribuente deve eccepire e provare il vizio, altrimenti il profilo formale non è di per sé risolutivo.
  • La partecipazione del rappresentante legale a verifiche o perquisizioni senza fornire spiegazioni utili può essere valutata negativamente e indebolire la posizione difensiva del contribuente.
  • In presenza di una frode carosello complessa, l'onere difensivo grava sul contribuente che intenda dimostrare la buona fede: è opportuno conservare e produrre adeguata documentazione di controllo sui fornitori (due diligence commerciale, conferma dell'effettiva esistenza e capacità economica del cedente, tracciabilità dei pagamenti).

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