Ordinanza n. 3067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della relativa efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non esplicita il contenuto specifico dei motivi d'appello né l'oggetto sostanziale del ricorso originario. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure dedotte non apparivano suscettibili di favorevole esame, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza sui punti controversi e della congruità degli autonomi accertamenti e delle valutazioni compiuti dalle autorità disciplinari intervenute. Ha inoltre rilevato che non era stato provato un pregiudizio irreparabile, anche considerando che l'appello era stato notificato l'ultimo giorno utile del termine lungo e che la domanda cautelare era stata proposta autonomamente in un momento ancora successivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dall'art. 98 c.p.a. In particolare, il fumus è stato escluso perché le censure d'appello non risultavano favorevolmente valutabili alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati e perché gli accertamenti e le valutazioni delle autorità disciplinari apparivano congrui. Il periculum è stato escluso per mancata prova di un pregiudizio irreparabile. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori di legge, salva eventuale rinuncia al gravame. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 9 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza amministrativa ai sensi dell'art. 98 c.p.a. presuppone la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due requisiti giustifica il rigetto dell'istanza.
- Il fumus boni iuris può essere escluso in sede cautelare quando le censure d'appello risultino, allo stato degli atti, non favorevolmente valutabili alla luce degli orientamenti giurisprudenziali applicabili e della congruità degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'autorità amministrativa competente.
- Il periculum in mora non può essere riconosciuto in mancanza di prova di un pregiudizio concreto e irreparabile; la tempistica con cui l'appello e la domanda cautelare sono stati proposti può concorrere alla valutazione negativa dell'urgenza cautelare.
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