Sentenza del 06/12/2017 n. 5133 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Ricorso - Indicazione della Commissione adita - Assenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'inammissibilità costituisce una questione pregiudiziale relativa alla regolare instaurazione del processo e comporta absolutio ab instantia, impedendo al giudice di esaminare ulteriori questioni processuali o il merito della controversia. L'inammissibilità è inoltre rilevabile d'ufficio, poiché si traduce in una decadenza dall'impugnazione relativa a diritti indisponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso indicava esclusivamente l'ente impositore destinatario dell'impugnazione, ma non indicava la Commissione tributaria adita, cioè l'organo giurisdizionale al quale la domanda era rivolta. Tale omissione viola l'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992 e rende il ricorso inidoneo a individuare correttamente il giudice chiamato a decidere.
Norme richiamate
Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso tributario deve contenere, tra gli elementi essenziali, l'indicazione della Commissione tributaria adita. La sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
Artt. 2968 e 2969 del codice civile
Le decadenze relative a diritti indisponibili possono essere rilevate d'ufficio dal giudice; tale principio è stato applicato anche all'inammissibilità del ricorso tributario derivante dall'omessa indicazione del giudice adito.
Cassazione n. 1532/1996
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul carattere rilevabile d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve identificare chiaramente non solo l'ente impositore contro cui è proposto, ma anche la Commissione tributaria competente e adita.
- L'omessa indicazione dell'organo giudiziario può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità per il giudice di esaminare il merito.
- Le carenze formali che impediscono di individuare il giudice o di instaurare correttamente il processo possono essere rilevate d'ufficio, anche se non eccepite dall'amministrazione resistente.
- Prima del deposito è necessario verificare tutti gli elementi essenziali dell'atto, poiché un vizio di ammissibilità può comportare la perdita definitiva della possibilità di impugnare l'atto tributario.
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