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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3128/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4828/2024), pubblicata in data 21/11/2024, notificata il 29/11/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente di euro 2.147,10 maggiorati di interessi legali.

Giustizia amministrativa202501880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.147,10 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 3128/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, mediante il pagamento del capitale e degli interessi legali. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre domandata la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il pagamento era stato effettuato mediante accredito sul cedolino di agosto 2025, successivamente alla notifica e all'iscrizione a ruolo del ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando il pagamento sia intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; la regolazione può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza di un'azione di ottemperanza relativa a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte vittoriosa nel giudicato civile non è legittimata a chiedere l'esecuzione delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, se tali somme non spettano direttamente alla parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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