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Sentenza

Sentenza n. 795/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 7 maggio 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del giudicato. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.000,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, ai fini dell’ottemperanza, l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo o passato in giudicato, secondo quanto verificato dal TAR nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva oggetto dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e ne è documentata la mancata esecuzione.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per conformarsi al contenuto della pronuncia.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.


Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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