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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15582/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti, commesse il 16 maggio 2016, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. I motivi dedotti erano tre: 1) mancata assoluzione, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del fatto e a reiterare censure già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il giudice di legittimità non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito; inoltre, il ricorrente non si era confrontato con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il rinvenimento di cocaina già suddivisa in dosi, di hashish, di una rilevante somma di denaro in banconote di piccolo taglio e di un foglietto manoscritto contenente una rudimentale contabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva fossero sorrette da motivazione logica e congrua, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e sulla maggiore pericolosità desunta dalla gravità della condotta e dalla personalità dell'imputato, già condannato per reati in materia di stupefacenti e tornato a delinquere dopo aver espiato una pena. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata giustificata dalla natura della droga, dalla cessione avvenuta alla presenza di una minorenne o comunque di familiari e di un bambino, dalla non occasionalità dell'attività e dal suo carattere di fonte di reddito in assenza di attività lecita. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice richiamata come base delle plurime ipotesi di reato relative alla detenzione e cessione di stupefacenti contestate all'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Criterio utilizzato per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, valorizzando gli elementi ritenuti prevalenti dalla corte di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre censure già dedotte in appello.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi sfavorevoli rientranti nell'ambito dell'art. 133 c.p. e spiega perché non emergano fattori di segno positivo.
  • La recidiva può essere confermata quando la sentenza valorizza la gravità della condotta e la personalità dell'imputato, specie se questi abbia già riportato condanne specifiche e sia tornato a delinquere dopo aver espiato la pena.
  • Il trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica che dia conto della natura della sostanza, delle modalità della cessione, della non occasionalità dell'attività e della sua capacità reddituale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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