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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33774/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, prendendo atto dell'intervenuta prescrizione del reato il 12 luglio 2025. Il testo precisa inoltre che il motivo relativo alla causa di esclusione della punibilità ex art. 49, comma secondo, c.p. non era manifestamente infondato, in ragione delle caratteristiche del documento falso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 49, comma secondo, c.p. La Corte ha rilevato che il motivo non era manifestamente infondato, alla luce delle caratteristiche del documento falso, già evidenziate nella sentenza di primo grado. Ha quindi preso atto della maturazione della prescrizione, intervenuta il 12 luglio 2025, calcolata considerando il termine massimo, l'aumento di un quarto del massimo edittale pari a sei anni e otto mesi, 64 giorni di sospensione emergenziale nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e 427 giorni di sospensione per il rinvio dal 13 giugno 2017 al 14 agosto 2018 ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 49, comma secondo, c.p.

    La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo concernente il diniego della causa di esclusione della punibilità, avuto riguardo alle caratteristiche del documento falso.

  • art. 420-quater c.p.p.

    La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione di 427 giorni conseguente al rinvio dal 13 giugno 2017 al 14 agosto 2018.

Massime di principio

  • Quando un motivo di ricorso relativo a una causa di esclusione della punibilità non è manifestamente infondato, la Corte di cassazione non può dichiarare il ricorso inammissibile e deve procedere alla verifica dell'eventuale maturazione della prescrizione.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere computati il termine massimo previsto, l'aumento di un quarto indicato dalla legge e i periodi di sospensione processuale espressamente rilevanti, compresi quelli derivanti dalla disciplina emergenziale e dal rinvio disposto ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
  • La maturazione della prescrizione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non emergono dal testo considerato ragioni per una pronuncia assolutoria nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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