Cassazione Civile, Ordinanza n. 35478/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice aveva stipulato un contratto di locazione per due locali da adibire a pasticceria. Dopo aver rilevato, tramite visura, che i locali risultavano catastalmente inesistenti e quindi privi di certificato di agibilità, aveva chiesto al locatore di rimuovere l'anomalia e, non ottenendo riscontro, aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il locatore si era costituito, contestando che la società non avesse provveduto alle autorizzazioni necessarie per l'attività e non avesse corrisposto i canoni, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione illegittima dell'immobile. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale e, accogliendo l'appello incidentale/reconvenzionale del locatore, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento della conduttrice. In Cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo la tardività dell'appello perché la sentenza di primo grado recava un timbro di deposito datato 16 maggio 2015, mentre sarebbe stata pubblicata il 16 maggio 2016; 2) violazione degli artt. 1578 e 1341, comma 2, c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la clausola contrattuale sulle autorizzazioni amministrative fosse vessatoria e non specificamente approvata, e che non escludesse la responsabilità del locatore per l'assenza di accatastamento e di agibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era priva di adeguata argomentazione, non spiegava come il timbro del 16 maggio 2015 potesse prevalere sull'indicazione contenuta nella sentenza impugnata della pubblicazione il 16 maggio 2016 e, comunque, tendeva a prospettare un errore di fatto. Ha inoltre osservato che, dall'esame degli atti, risultava la decisione all'udienza del 16 maggio 2016 con deposito lo stesso giorno, sicché il timbro era un mero errore materiale. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non si correlava alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., si risolveva nella critica alla valutazione delle prove e richiamava il vecchio paradigma motivazionale non più vigente. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine per impugnare non poteva essere ritenuto decorso sulla base del solo timbro di cancelleria richiamato dalla ricorrente, poiché dagli atti e dalla stessa sentenza risultava la pubblicazione nel 2016; la doglianza, così formulata, era comunque inammissibile.
art. 1578 c.c.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del locatore per vizi del bene, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1341, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la vessatorietà e la necessaria specifica approvazione della clausola contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata correlazione alla motivazione impugnata.
art. 360 c.p.c.
La censura ex n. 5 è stata ritenuta inammissibile perché costruita sul vecchio paradigma motivazionale, non più vigente, e perché mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che, se la doglianza fosse stata letta come errore di fatto sulla data di deposito, essa sarebbe comunque inammissibile perché estranea al mezzo di impugnazione proposto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e strettamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la censura generica o non agganciata alla ratio decidendi è inammissibile.
- Non è consentito trasformare in sede di legittimità una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito in una doglianza di vizio motivazionale, soprattutto dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando la deduzione investe la data di deposito o pubblicazione della sentenza, il ricorrente deve spiegare puntualmente perché l'elemento materiale richiamato dovrebbe prevalere sul dato emergente dagli atti e dalla sentenza; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'eventuale errore materiale risultante dal timbro di cancelleria non è sufficiente, di per sé, a fondare l'inammissibilità dell'impugnazione se dagli atti risulta con chiarezza la reale data di deposito della decisione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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