Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12914/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Altavilla aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati: due sentenze per appropriazione indebita (condanne del 14/11/2017, confermate in appello) e una sentenza per bancarotta (definita con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il 07/05/2019, relativo al fallimento di One Build s.r.l.). Il GIP aveva respinto la richiesta ritenendo che vi fosse un ampio distacco cronologico tra le condotte di appropriazione e la dichiarazione di fallimento e che non fossero emersi elementi concreti che dimostrassero che Altavilla avesse preordinato, al momento delle appropriazioni, l'alterazione o la sottrazione della contabilità per impedire la ricostruzione dei fatti. Il ricorrente censurava la decisione per difetto di motivazione e per errata applicazione dei principi sull'onere di allegazione e sulla valutazione complessiva degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al GIP del Tribunale di Milano, a diverso giudice, per un nuovo esame della domanda. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha errato nel considerare come decisivo il non aver chiesto la continuazione nel giudizio di cognizione e nell'attribuire alla parte un onere probatorio di dimostrazione assoluta dell'identità del disegno criminoso. Ha inoltre censurato la valutazione cronologica effettuata dal GIP (che aveva considerato la data della sentenza di fallimento anziché le date di commissione delle singole condotte) e la mancata valutazione complessiva degli elementi indicati dall'istante, compresi il contesto imprenditoriale e la natura patrimoniale del danno. La Corte ha dato istruzioni sui criteri da seguire nel nuovo esame (valutazione complessiva degli elementi, considerazione del momento ideativo, uso della prova indiziaria, e applicazione del parametro dell'art. 219 legge fallimentare ove pertinente).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per riconoscere la continuazione tra reati già giudicati; il giudice dell'esecuzione deve accertare l'esistenza di un momento ideativo comune ai reati e valutare le sentenze e gli elementi probatori disponibili

  • art. 81 cod. pen.

    Regola gli effetti del reato continuato sul trattamento sanzionatorio; principio richiamato per spiegare la ratio della continuazione come attenuazione del trattamento sanzionatorio quando i reati sono frutto di un disegno unitario

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che in esecuzione il giudice debba acquisire copia delle sentenze; di conseguenza l'istante indica le sentenze ma non è tenuto a produrne le copie

  • art. 219 legge fallimentare

    Disciplina la continuazione nel contesto dei reati fallimentari; richiamata per osservare che l'attività imprenditoriale e la connessione alle vicende fallimentari possono assumere rilievo specifico nella valutazione della continuazione tra reati patrimoniali connessi alla stessa procedura fallimentare

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato o sul patteggiamento; richiamata perché la sentenza di bancarotta era stata pronunciata ai sensi di questa disposizione

  • art. 606, lettera e, cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione; la motivazione del giudice dell'esecuzione è sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p. lett. e

Massime di principio

  • Nel giudizio esecutivo ai sensi dell'art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di un momento ideativo comune ai reati: va valutata la rappresentazione precoce, anche sommaria, dei reati come mezzo per un unico fine, tramite prova indiziaria
  • La parte istante ha interesse a rappresentare elementi specifici utili a ricostruire il momento ideativo, ma la mancata allegazione di tali elementi non costituisce per sé un onere giuridico che precluda l'accoglimento della domanda; il giudice deve comunque confrontarsi con gli elementi forniti e con quanto risultante dalle sentenze
  • Il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione complessiva e non meramente parcellizzata degli indizi (contesto spazio-temporale, modalità esecutive, comunanza di correi, identità del bene giuridico, attività imprenditoriale, ecc.) per stabilire l'eventuale unità di disegno criminoso
  • Nella valutazione cronologica bisogna prendere come riferimento le date di commissione delle singole condotte e non la data delle sentenze; distanza temporale tra sentenze non esclude di per sé la continuazione se il momento ideativo comune può essere dimostrato con riferimento alle condotte
  • Nel caso di reati connessi a vicende fallimentari, deve essere valutato il rilievo specifico della contestualità con l'attività imprenditoriale e le condotte previste dall'art. 219 legge fallimentare, che può influire sul regime sanzionatorio
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve esplicitare quali elementi desunti dalle sentenze e dall'istruttoria sono ritenuti decisivi e perché, in modo da essere sindacabile in Cassazione nei limiti di legge

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.