Sentenza del 05/03/2020 n. 679 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - detrazione - presupposto - certezza della spesa - è necessaria. IVA - operazione passiva - mancanza di riferimenti - presunzione di non effettuazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005 e 2006 nei confronti di G.G., in ragione dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, recupero di costi non inerenti e detrazione IVA indebita, nonché contestata responsabilità personale del sig. G.G. ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n.602/73 come successore/socio/legale rappresentante della CPN srl.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi per decadenza. Ha ritenuto che per i periodi d'imposta anteriori al 2016 continui ad applicarsi il raddoppio dei termini (secondo la legge di stabilità 2016) e che gli avvisi notificati nel dicembre 2013 fossero tempestivi. Sul merito, il Collegio ha condiviso la conclusione che il resistente non ha fornito prove idonee e sufficienti circa l'effettiva esistenza e inerentè delle operazioni e delle spese dedotte; ne consegue la legittima presunzione dell'Amministrazione sull'inesistenza di alcune operazioni e la conferma, seppure non in modo integrale, dell'attività di recupero. La sentenza impugnata è stata riformata e il resistente condannato al pagamento delle spese di lite per euro 10.000,00.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n.600/1973
Disciplina i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi; la Commissione ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la versione che prevedeva il raddoppio dei termini per i casi previsti.
art. 57 d.P.R. n.633/1972
Norma sui termini di decadenza ai fini IVA; modificata dal decreto che ha introdotto il raddoppio dei termini per le fattispecie con obbligo di denuncia penale.
art. 37 decreto legge 4 luglio 2006, n.223 (commi 24-26)
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento quando il contribuente ha posto in essere violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; l'ampliamento opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
D.Lgs. n.128/2015 art.2 comma 3
Prevedeva una clausola di salvaguardia sugli effetti degli avvisi notificati alla data di entrata in vigore del decreto; la giurisprudenza interpretata in combinato con la legge di stabilità 2016 è stata ritenuta operativa per i periodi ante 2016.
Legge di stabilità 2016 (L. n.208/2015)
Ha riformulato i termini di decadenza eliminando il raddoppio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, ma ha previsto che per i periodi antecedenti al 2016 restino operative le previgenti disposizioni (quindi il raddoppio per quei periodi).
art. 36 d.P.R. n.602/1973
Consente la notifica degli avvisi agli succeduti/eredi/responsabili per le obbligazioni tributarie della società cancellata; la Commissione ha ritenuto corretta l'identificazione di G.G. come soggetto responsabile per obbligazioni della CPN.
art. 331 c.p.p.
Indica i reati per cui sussiste obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, richiamato per giustificare il raddoppio dei termini.
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione ai recuperi di oneri e spese; la Commissione ha esaminato la possibilità di recupero dei costi non inerenti.
Massime di principio
- Per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA è necessario che il contribuente dimostri con elementi certi e precisi l'effettiva esecuzione delle operazioni: la fattura da sola non costituisce prova sufficiente.
- In caso di contestazione di operazioni inesistenti l'onere della prova circa l'effettiva esistenza e inerentè dei componenti negativi grava sul contribuente; in mancanza l'amministrazione può legittimamente presumere l'inesistenza dell'operazione.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016 il cosiddetto raddoppio dei termini per l'accertamento continua a trovare applicazione secondo la legge di stabilità 2016: quindi gli avvisi notificati nei termini previgenti sono tempestivi.
- La notifica degli avvisi a soggetti subentrati, liquidatori o soci può essere legittima ai sensi dell'art.36 DPR 602/73 quando sussistano ragioni di successione nelle obbligazioni tributarie; chi è coinvolto deve fornire prove della propria estraneità o della mancata responsabilità.
- Nell'impugnazione degli atti dell'Amministrazione è necessario contestare specificamente gli elementi indiziari su cui si fonda l'accertamento; tuttavia il contribuente resta obbligato a provare l'effettività delle operazioni dedotte.
- Sempre conservare documentazione probatoria robusta (contratti, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale, documentazione tecnica/di servizio) per provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'inerenza dei costi, specie in operazioni con controparti poco operative o con società di comodo.
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