Cassazione Penale, Sentenza n. 29529/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha dichiarato il motivo fondato per carenza di motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle attenuanti generiche e ha rinviato per nuovo giudizio sul solo punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e ha disposto che la sentenza sia a motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della Corte d'appello sul motivo di appello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostiene che la Corte di merito non ha fornito le ragioni specifiche atte a giustificare il diniego delle attenuanti, omettendo di confrontarsi con le specifiche considerazioni da lui mosse in merito.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato nei termini di vigenza dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; la citata disposizione disciplina la modalità scritta del contraddittorio in determinati casi e il periodo di vigenza è stato prorogato/modificato dalla normativa successiva.
Cass., Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il giudice deve indicare le ragioni idonee a giustificare il diniego delle attenuanti generiche quando le questioni vengono sollevate specificamente dall'interessato.
Cass., Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044
Ulteriore precedente che conferma l'obbligo motivazionale del giudice di merito circa il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche.
Cass., Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172
Principio secondo cui, per il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma occorre il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti e un espresso esame delle specifiche considerazioni formulate dall'interessato; l'omissione di tale valutazione rende la motivazione illegittima.
Massime di principio
- Se il giudice nega le attenuanti generiche deve comunque motivare indicando le ragioni decisive o comunque rilevanti, e confrontarsi con le specifiche argomentazioni mosse dall'imputato; la mera omissione configura vizio motivazionale.
- Non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso, ma è obbligatorio che tenga conto e risponda agli aspetti specificamente invocati dall'interessato.
- La Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente alla parte in cui manca la statuizione o la motivazione sulle attenuanti e disporre il rinvio per nuovo esame solo su quel punto, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità se irrevocabile.
- In procedimenti trattati con contraddittorio scritto ai sensi del citato art.23 D.L. n.137/2020 (e successive modifiche), valgono gli stessi obblighi di motivazione sul punto delle attenuanti; la modalità scritta non esonera il giudice dall'obbligo di motivare specificamente il diniego.
- In situazioni analoghe, il ricorso per cassazione è efficace quando dimostra che la motivazione di merito è carente rispetto alle specifiche questioni sollevate dall'appellante; il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio limitato.
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