Cassazione Penale, Sentenza n. 2871/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'esecuzione coattiva dell'ordine di riduzione in pristino (demolizione di manufatto abusivo). La Procura aveva avviato l'esecuzione con ingiunzione di demolizione il 14/05/2009; in primo luogo il Tribunale di Salerno aveva pronunciato sentenza di condanna (30/11/2006) e, successivamente, furono emesse altre pronunce. Il Tribunale, con provvedimento del 16/12/2022, dichiarò la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello (che aveva emesso una successiva sentenza divenuta irrevocabile il 28/03/2019). La Corte d'Appello, con ordinanza del 24/07/2023, sollevò conflitto negativo di competenza sostenendo che la procedura esecutiva era iniziata nel 2009 e, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza alla definizione dell'esecuzione spettava al Tribunale di Salerno. Il Procuratore generale chiese la declaratoria di competenza del Tribunale di Salerno.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il conflitto sussistente e ha risolto il conflitto attribuendo la competenza al Tribunale di Salerno. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis: la competenza in materia esecutiva si radica al momento in cui il Pubblico Ministero avvia la procedura (ingiunzione di demolizione del 14/05/2009) e permane anche se, successivamente, intervenga una pronuncia passata in giudicato emessa da altro giudice. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la competenza in fase esecutiva: lo spostamento della fase esecutiva può essere determinato da pronunce successive, ma la competenza permane se la procedura esecutiva era già stata avviata dal PM (applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis).
art. 655 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la possibilità di promuovere l'esecuzione coattiva presso il giudice competente; il momento dell'avvio dell'esecuzione da parte del PM è determinante per radicare la competenza.
art. 28 e ss. cod. proc. pen.
art. 28 ss. cod. proc. pen.
Regolano il conflitto di attribuzione tra giudici (conflitto negativo e positivo) e la procedura per risolverlo dinanzi alla Corte di Cassazione.
art. 32 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la funzione di decidere il conflitto di competenza tra giudici secondo le norme sugli artt. 28 ss.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma formale con cui in primo grado era stata resa la sentenza di condanna (patteggiamento/accordo), rilevante per la ricostruzione della vicenda processuale ma non decisiva ai fini della competenza esecutiva qui controversa.
Giurisprudenza sul principio della perpetuatio iurisdictionis
Sez. 3, n. 400 del 1/12/2022 (Guadagno) e altre pronunce citate
Orientamento giurisprudenziale che stabilisce che la competenza esecutiva si radica al momento dell'avvio dell'esecuzione e si conserva per garantire continuità ed efficacia dell'intervento esecutivo, evitando trasferimenti continui di sede giudiziaria.
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione coattiva (es. demolizione) si determina al momento in cui il Pubblico Ministero avvia l'esecuzione: è essenziale individuare la data dell'ingiunzione di demolizione o dell'atto di promozione dell'esecuzione.
- Perpetuatio iurisdictionis: se la procedura esecutiva è già iniziata davanti a un giudice, la competenza rimane a quel giudice anche se successivamente interviene una pronuncia passata in giudicato da altro organo che, astrattamente, potrebbe spostare la competenza.
- Nei casi di conflitto negativo (due giudici che si dichiarano incompetenti), è necessario ricorrere alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 28 ss. e 32 c.p.p. per la declaratoria e l'assegnazione definitiva della competenza.
- In controversie simili è strategico documentare e provare la data esatta di avvio dell'esecuzione (atti della Procura, ingiunzioni, notifica dell'atto esecutivo) per sostenere la permanenza della competenza di un determinato giudice.
- L'eventuale passaggio in giudicato di pronunce successive non sposta automaticamente la competenza se ciò comporterebbe la frammentazione o l'interruzione dell'esecuzione già in corso; occorre valutare la continuità procedimentale e l'effettività dell'intervento esecutivo.
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