Sentenza n. 953/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25.2.2025, n. 238.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 febbraio 2025, n. 238, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza riconosceva a un ricorrente quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, e all'altra ricorrente cinque annualità, per complessivi 2.500 euro. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile e non ha formulato contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza del Ministero e rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, unitamente all'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione, consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un organo dell'amministrazione, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.
- Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni giorno di ritardo e stabilendo come termine finale l'esecuzione del giudicato o, in difetto, l'insediamento del commissario ad acta.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione e operare fino all'effettiva esecuzione del giudicato o all'attivazione sostitutiva del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione comporta la condanna alle spese di lite, anche tenendo conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari ai fini della liquidazione.
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