Sentenza n. 4509/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo, notificato in data 24/6/2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano privo di mezzi di sussistenza, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale e manifestato la volontà di usufruire delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Ha impugnato il diniego adottato dalla Prefettura di Roma. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare. In esecuzione di tale provvedimento, l'Amministrazione ha successivamente dato seguito alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
La decisione
Il TAR ha preso atto che il ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita richiesto, ossia l'accesso alle misure di accoglienza. Tale sopravvenienza ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e l'assorbimento della domanda subordinata. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione degli importi demandata a separato decreto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
Il ricorrente ha invocato le misure di accoglienza previste dalla disciplina relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il testo non espone una specifica interpretazione normativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere relativa alla domanda principale comporta l'assorbimento della domanda subordinata quando il conseguimento integrale del bene della vita rende non più necessario esaminarla.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa può verificarsi anche in esecuzione di una misura cautelare disposta o riformata dal giudice d'appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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