Sentenza del 20/09/2018 n. 6246 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI-IMU - Proprietà dell'immobile - Decorrenza imposizione - Promissario acquirente - Sentenza che dispone il trasferimento subordinato a condizione sospensiva - Imponibilità al verificarsi della condizione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, sostenendo di non essere stata ancora proprietaria degli immobili in tali annualità. La proprietà era stata attribuita con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ma il trasferimento era subordinato al pagamento integrale delle rate di mutuo/prezzo. Tale pagamento è avvenuto soltanto nel 2012; pertanto, secondo la società, l'effetto traslativo e la relativa soggettività passiva ICI si erano verificati solo da quel momento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo illegittimi gli avvisi di accertamento. Il passaggio in giudicato e la trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. non determinavano da soli il trasferimento della proprietà, poiché questo era subordinato al pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, per gli anni 2008-2011 la società non era soggetto passivo ICI. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 500,00 per il primo grado ed euro 800,00 per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2932 c.c.
La sentenza produce gli effetti del contratto non concluso.
La sentenza costitutiva che sostituisce il contratto definitivo può trasferire la proprietà, ma, quando il pagamento del prezzo è previsto come condizione, l'effetto traslativo si verifica soltanto con l'integrale adempimento della prestazione corrispettiva.
Art. 1353 c.c.
Il mancato pagamento successivo al passaggio in giudicato della sentenza non determina automaticamente l'inefficacia del trasferimento come condizione sospensiva; può invece costituire inadempimento, eventualmente con effetti risolutivi.
Art. 1360 c.c.
Gli effetti dell'avveramento della condizione possono essere derogati per volontà delle parti o per la natura del rapporto.
La regola della retroattività degli effetti della condizione non è stata applicata, perché il pagamento imposto dalla sentenza non era un evento accidentale di efficacia, ma una prestazione essenziale e corrispettiva del rapporto contrattuale.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 25594/2017, n. 110605/2016 e n. 1756/2012
L'effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c. resta subordinato al pagamento del prezzo quando tale pagamento sia previsto come condizione; il semplice passaggio in giudicato o la trascrizione della sentenza non bastano a rendere il promissario acquirente proprietario ai fini dell'imposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. subordina espressamente il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo o di rate determinate, la proprietà e la soggettività passiva dell'imposta immobiliare sorgono, in linea generale, al verificarsi del pagamento, non con il solo passaggio in giudicato della sentenza.
- La trascrizione della sentenza ha principalmente funzione di pubblicità e opponibilità ai terzi e non prova, da sola, l'avvenuto trasferimento sostanziale della proprietà se manca la condizione di pagamento.
- Per individuare il soggetto passivo dell'ICI/IMU occorre verificare il momento effettivo del trasferimento della proprietà o della costituzione di altro diritto reale, considerando le condizioni contenute nella sentenza e nel rapporto contrattuale.
- La regola non è automatica: bisogna esaminare il dispositivo della sentenza, la natura della clausola di pagamento, l'effettiva data dell'adempimento e l'eventuale presenza di altri diritti reali o situazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
- Il mancato pagamento successivo alla sentenza può configurare un inadempimento contrattuale, ma non implica necessariamente l'inefficacia automatica del trasferimento; ciò va distinto dalla diversa ipotesi in cui il pagamento sia stato previsto come vera condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
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