Cassazione Penale, Sentenza n. 35476/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 47, comma 11 Ord. pen. e vizio di motivazione per non aver valutato l'adesione al percorso di risocializzazione nel suo complesso (durata quasi biennale della misura, rapporto proficuo con operatori sociali, lavoro come autista con autorizzazioni, svolgimento di volontariato e prescrizioni risarcitorie adempiute, precedenti concessioni di benefici, valutazioni positive dei servizi), e per aver dato eccessivo rilievo all'arresto per detenzione di sostanza stupefacente; (2) vizio di motivazione relativo alla decorrenza retroattiva della revoca, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente il limitato carattere afflittivo della misura, la buona condotta complessiva e la conclusione del procedimento penale con una sanzione sostitutiva.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la revoca dell'affidamento è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza: non è sufficiente la mera violazione delle prescrizioni, ma occorre che il giudice ritenga la violazione incompatibile con la prosecuzione della prova. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Brescia abbia motivato logicamente la revoca, richiamando la gravità della condotta contestata (detenzione ai fini di spaccio di 11 involucri per complessivi 6,18 g di cocaina), i precedenti penali, la condotta processuale e le problematiche emerse durante l'esperimento (necessario intervento degli operatori sociali). Quanto alla decorrenza retroattiva, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.343/1987 e la giurisprudenza di legittimità: il Tribunale deve motivare la determinazione della residua pena considerando gravità dell'episodio, condotta complessiva e concreto carico delle prescrizioni; in concreto il Tribunale ha operato correttamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (comma 11)
La revoca dell'affidamento è possibile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la valutazione è discrezionale e richiede motivazione logica e adeguata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di droga; la contestata detenzione di stupefacente ai fini di spaccio è stata ritenuta elemento grave ai fini della valutazione della compatibilità con la prosecuzione dell'affidamento.
art. 20‑bis cod. pen.
Norma che consente la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (richiamata nel ricorso come elemento indicativo della personalità positiva dell'interessato), ma la Corte ha ritenuto che tale elemento non fosse idoneo a escludere la gravità dell'episodio che ha motivato la revoca.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
La Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di revoca, il Tribunale di Sorveglianza deve determinare la residua pena da espiare valutando la durata delle limitazioni patite e il comportamento tenuto durante l'esperimento; la decisione sulla retroattività va calibrata caso per caso secondo principi di proporzionalità e individualizzazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al primo inadempimento: richiede una valutazione discrezionale del Tribunale in ordine all'incompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso rieducativo.
- Il Tribunale può considerare anche fatti non ancora definiti penalmente (ipotesi di reato) purché la valutazione sia coerente e motivata rispetto all'interruzione del percorso di risocializzazione.
- Per la determinazione della decorrenza e dell'eventuale effetto retroattivo della revoca il giudice deve motivare specificamente, valutando insieme la gravità oggettiva e soggettiva dell'episodio che ha dato luogo alla revoca, la condotta complessiva dell'affidato durante il periodo di prova e il concreto carico delle prescrizioni imposte.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe documentare e enfatizzare elementi concreti di adesione al programma rieducativo (durata della misura, rapporti con operatori, lavoro regolare, adempimento di prescrizioni risarcitorie, valutazioni positive) e contestare la sussistenza della gravità dell'episodio, mentre l'autorità giudiziaria valuterà il complesso degli elementi per decidere sulla compatibilità tra la violazione e la prosecuzione della misura.
- La determinazione della residua pena post‑revoca è un potere discrezionale del Tribunale di sorveglianza che va esercitato motivando la valutazione comparata tra periodo corretto trascorso e gravità della trasgressione.
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