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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7820/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della loro condanna per falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato (falso provvedimento di revoca di sequestro, attestazione di conformità e relata di notificazione). I motivi di cassazione contestavano: 1) carenza di motivazione e mancata considerazione dell'ipotesi che gli imputati potessero ignorare l'esito del procedimento; 2) travisamento della prova e mancata prova della consapevolezza di Galeano circa la persistenza del sequestro (attraverso deposizioni e intercettazioni); 3) configurazione di "falso innocuo" o inesistenza giuridica dell'atto per incompetenza dell'ufficio indicato in intestazione; 4) errata applicazione dell'art. 81 c.p. (riconoscimento di più reati anziché un'unica azione) e conseguente aumento di pena; 5) errore nel calcolo della prescrizione (sospensione del termine per 91 giorni per un differimento richiesto in udienza, ritenuto non rientrante nell'art. 159 c.p. ma nell'art. 108 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici o privi della necessaria critica argomentata rispetto alla motivazione di merito. In particolare: il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti generici e non hanno dimostrato travisamento della prova; il terzo è infondato perché un atto emesso da giudice incompetente o abnorme non è automaticamente "inesistente" o immune dalla funzione documentale, e la falsità è idonea a trarre in inganno (i funzionari bancari sono stati effettivamente indotti in errore); il quarto motivo è infondato perché più atti costituenti modalità esecutive di un unico progetto criminoso possono integrare più violazioni e giustificare l'aumento di pena; il quinto motivo è infondato perché la richiesta di differimento formulata dal sostituto nominato ex art. 102 c.p.p. è rilevata come atto che sospende la prescrizione. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 1.755,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla procedura delle conclusioni del Procuratore generale e alla comparizione delle parti davanti alla Corte di Cassazione; usata per formalizzare le richieste del P.G. e le conclusioni della parte civile ai fini dell'ammissione del ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Dispositivo richiamato nella censura sul cumulo o meno delle condanne: la Corte ha ricordato che la presenza di più atti, anche se finalisticamente unitari, non esclude la possibilità di più violazioni penali e dunque l'applicazione dell'aumento di pena.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione sulla prescrizione; la Corte ha esaminato la sospensione del termine e ritenuto non fondato il motivo difensivo.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle ipotesi di sospensione della prescrizione: la Corte ha ritenuto che il differimento concesso abbia inciso sulla sospensione del termine, avendo la richiesta origine dalla difesa.

  • art. 49 cod. pen.

    Norma richiamata nella discussione sul "falso innocuo": la Corte ha applicato i principi stabilendo che la falsità è punibile se idonea a pregiudicare la funzione documentale, valutando l'idoneità ex ante e in concreto; il caso è stato ritenuto non rientrare nei falsi innocui.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla figura del sostituto difensore nominato in udienza: la Corte ha confermato che il sostituto esercita i diritti e doveri del difensore e che la sua richiesta di differimento sospende la prescrizione.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa nella contestazione sulla legittimità del differimento; la Corte ha ritenuto infondato il richiamo a tale articolo perché la richiesta è stata formulata dal sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione usata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione la motivazione di merito occorre una critica argomentata e puntuale: deduzioni generiche o ipotesi alternative non sono sufficienti.
  • La nozione di "falso innocuo" è molto restrittiva: la falsità è esclusa solo se l'alterazione è intrinsecamente e originariamente incapace di incidere sulla funzione documentale dell'atto, valutata ex ante e senza riferimento a cautele poste dalla parte offesa.
  • L'indicazione errata dell'ufficio emittente in un atto giudiziario non rende automaticamente l'atto "inesistente"; per eliminarne gli effetti è necessario il rimedio processuale previsto (es. impugnazioni), e la falsità può comunque essere idonea a ingannare un destinatario medio.
  • Quando più atti costituiscono modalità esecutive di un progetto criminoso unico, ciò non esclude l'integrazione di più reati: per riconoscere un'unica azione si richiede contestualità temporale oltre all'unicità del fine.
  • La nomina di un sostituto difensore in udienza (art. 102 c.p.p.) attribuisce a costui i poteri del difensore; le richieste da lui formulate (es. differimento per discussione) possono incidere sui termini di prescrizione (sospensione).
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o privi di fondamento espongono il ricorrente a condanne al pagamento delle spese processuali e ad oneri verso la Cassa delle ammende e la parte civile.

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