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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23003/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per vari reati fallimentari (bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento), contestando: 1) la qualificazione delle somme prelevate come distrazione e la valutazione dell'elemento soggettivo; 2) la mancata riqualificazione delle condotte in bancarotta preferenziale (in particolare rispetto a restituzioni di finanziamenti soci e pagamenti retributivi); 3) la conferma della bancarotta documentale nonostante presunta inesperienza e giustificazioni circa l'anomala tenuta di cassa; 4) la sussistenza della bancarotta semplice; 5) la quantificazione della pena principale e delle pene accessorie (art. 216 legge fall.); 6) la durata delle pene accessorie e l'allegata violazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per le ragioni esposte nella motivazione: i mezzi di impugnazione erano, in larga parte, critiche di merito o deduzioni aspecifiche non idonee a configurare vizio di diritto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'irrimediabile mancanza di prova sulla destinazione delle somme e l'idoneita degli elementi probatori a fondo delle distinzioni tra bancarotta distrattiva e preferenziale; ha altresi ritenuto fondate le argomentazioni sulla bancarotta documentale e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (L. fall.)

    art. 216, art. 217, art. 219, art. 223, art. 224

    Le disposizioni fallimentari sono state richiamate per delimitare le fattispecie di bancarotta (distrattiva, documentale, semplice) e per determinare le pene accessorie; in particolare l'art. 216 è stato applicato per la durata delle pene accessorie e per la misura delle sanzioni accessorie

  • codice penale

    Art. 110 richiamato per la responsabilità concorrente; art. 133 richiamato come criterio per la determinazione della pena e, per le pene accessorie, per i criteri di commisurazione concreti

  • codice civile

    Art. 2467 richiamato in relazione al principio di postergazione dei crediti dei soci (rimborso di finanziamenti) e alla possibile qualificazione della condotta dell'amministratore; art. 2482-ter citato in relazione agli obblighi contabili e alla tenuta delle scritture

  • codice di procedura penale

    Art. 606 invocato indirettamente come limite per la censura dell'attività motivazionale in cassazione (vizii di motivazione indicati); art. 616 richiamato per la condanna alle spese e alle somme per l'ingiunzione in caso di ricorsi inammissibili

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. U. n. 28910/2019 (Suraci); varie pronunce Sez. 5 citate nel testo

    La Corte ha richiamato principi consolidati: inversione dell'onere probatorio in caso di scomparsa di beni aziendali, nozione di dolo nella bancarotta documentale e criteri per la determinazione delle pene accessorie

Massime di principio

  • Se somme aziendali risultano scomparse e non è fornita una prova documentale o nominativa della loro destinazione, il giudice può desumere la distrazione; grava sull'amministratore l'onere di convincere sulla destinazione
  • La mera assertiva richiamata a perizie o abitudini di pagamento in contanti non è sufficiente in cassazione se non indicati passaggi specifici e decisivi della prova che sarebbero stati travisati
  • La restituzione ai soci di somme non documentate puo essere qualificata come bancarotta fraudolenta distrattiva (e non preferenziale) se manca la prova che si trattasse di crediti certi e documentati
  • La bancarotta documentale può essere integrata anche dal dolo generico quando la tenuta delle scritture rende impossibile la ricostruzione del patrimonio; non è richiesta la volontà specifica di impedire gli accertamenti
  • Per i concorrenti extranei (soci non amministratori) non è richiesta la conoscenza specifica dell'insolvenza, ma la consapevolezza che la loro condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale
  • In cassazione i motivi che si limitano a riepilogare censure di fatto o a richiedere una diversa valutazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili; le censure devono essere specifiche e indicate con precisione
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione basata sui criteri dell'art. 133 cod. pen. e può essere valutata in concreto dal giudice, non è automatica l'identità con la durata della pena principale

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