Sentenza n. 5436/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: 1. del Verbale di proclamazione degli eletti – a cura della Adunanza dei Presidenti - alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Sant’Agata de’ Goti, del 26 maggio 2026, nella parte in cui elegge la candidata a Sindaco dott.ssa Giovannina Piccoli, e Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 1 denominata “Oggi e Domani”; 2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 24 e 25 maggio 2026, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 1 denominata “Oggi e Domani”, con candidato a Sindaco la dott.ssa Giovannina Piccoli, e ai relativi candidati di lista; 3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 24 e 25 maggio 2026, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 2 denominata “Radici e Futuro” con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Carmine Valentino, e conseguentemente per ottenere nell’esercizio dei poteri di merito, ai sensi dell’art. 130, comma 9, C.P.A., l'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti del 26 maggio 2026 e operazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sant’Agata de’ Goti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e candidati eletti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato alla carica di Sindaco della lista n. 2 ha impugnato la proclamazione della candidata sindaca e dei consiglieri della lista n. 1, nonché le operazioni e i verbali delle undici sezioni elettorali. Ha contestato, da un lato, l’illegittima attribuzione di voti alla lista n. 1 e ai suoi candidati e, dall’altro, la mancata attribuzione di alcuni voti alla lista n. 2 e ai relativi candidati. Ha chiesto l’annullamento totale o parziale delle operazioni, il rinnovo delle consultazioni oppure la correzione del risultato, con eventuale proclamazione propria a Sindaco e rideterminazione degli eletti in Consiglio. È stato inoltre proposto un intervento ad adiuvandum. Il testo fornito non espone in dettaglio i singoli episodi di scrutinio o ulteriori specifici vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso elettorale, lasciando ferme la proclamazione e le operazioni contestate. Il dispositivo non espone le ragioni di merito del rigetto né l’esame dei singoli motivi, per cui non è possibile precisare quali contestazioni siano state ritenute infondate e per quale ragione. Ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum. Ha condannato il ricorrente a rifondere complessivamente 6.000 euro, oltre accessori di legge: 2.000 euro al Comune e 2.000 euro a ciascuno dei due gruppi di controinteressati; ha compensato le spese per il resto.
Norme richiamate
art. 130, comma 9, c.p.a.
nell’esercizio dei poteri di merito, ai sensi dell’art. 130, comma 9, C.P.A., l'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale
Il ricorrente ha invocato i poteri di merito previsti dalla disposizione per ottenere l’annullamento o il rinnovo delle operazioni elettorali, oppure la correzione del risultato. Il testo non riporta la motivazione con cui il TAR ha respinto tali richieste.
art. 130, comma 7, c.p.a.
Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
La disposizione è menzionata tra i riferimenti del giudizio, ma il testo fornito non contiene una proposizione che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione.
art. 130, comma 8, c.p.a.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
Il TAR dispone gli adempimenti e le comunicazioni di rito della Segreteria ai sensi della disposizione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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