Ordinanza n. 404/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 14896 del 2025: del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso per il Ministro dell’Interno notificato in data 08.10.2025 con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza K10/-OMISSIS-; quanto al ricorso n. 14897 del 2025: del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso per il Ministro dell’Interno notificato in data 08.10.2025 con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza K K10/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha riunito i due ricorsi per evidenti ragioni di connessione e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Non ha deciso le domande di annullamento né ha definito la domanda cautelare nel merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti.
Atto impugnato: Decreti di diniego della cittadinanza italiana notificati l'8 ottobre 2025
Esito
La controversia
Due ricorsi distinti sono stati proposti contro altrettanti decreti del Ministero dell'Interno di diniego della cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. In camera di consiglio il difensore ha chiesto il rinvio; il Tribunale ha rilevato che le cause appartengono a un filone per il quale era già fissata un'udienza tematica.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda incidentale di sospensione cautelare, senza che l'ordinanza ne definisca il merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ricorsi connessi possono essere riuniti quando presentano un collegamento oggettivo e soggettivo tale da rendere opportuna una trattazione unitaria.
- Quando una causa appartiene a un filone contenzioso per il quale è già stata fissata un'udienza tematica, il giudice può fissare direttamente la data della trattazione di merito, anche a seguito di una richiesta di rinvio, per esigenze organizzative.
- La riunione dei ricorsi e la fissazione dell'udienza di merito non definiscono le domande di annullamento né determinano, di per sé, l'accoglimento o il rigetto della domanda cautelare.
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