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Ordinanza

Ordinanza n. 404/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 14896 del 2025: del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso per il Ministro dell’Interno notificato in data 08.10.2025 con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza K10/-OMISSIS-; quanto al ricorso n. 14897 del 2025: del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso per il Ministro dell’Interno notificato in data 08.10.2025 con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza K K10/-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202514896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha riunito i due ricorsi per evidenti ragioni di connessione e ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Non ha deciso le domande di annullamento né ha definito la domanda cautelare nel merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti di diniego della cittadinanza italiana notificati l'8 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due ricorsi distinti sono stati proposti contro altrettanti decreti del Ministero dell'Interno di diniego della cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. In camera di consiglio il difensore ha chiesto il rinvio; il Tribunale ha rilevato che le cause appartengono a un filone per il quale era già fissata un'udienza tematica.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda incidentale di sospensione cautelare, senza che l'ordinanza ne definisca il merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ricorsi connessi possono essere riuniti quando presentano un collegamento oggettivo e soggettivo tale da rendere opportuna una trattazione unitaria.
  • Quando una causa appartiene a un filone contenzioso per il quale è già stata fissata un'udienza tematica, il giudice può fissare direttamente la data della trattazione di merito, anche a seguito di una richiesta di rinvio, per esigenze organizzative.
  • La riunione dei ricorsi e la fissazione dell'udienza di merito non definiscono le domande di annullamento né determinano, di per sé, l'accoglimento o il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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