Cassazione Civile, Ordinanza n. 28329/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2008, sostenendo che la sua attività professionale non fosse soggetta all'imposta per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello, aveva invece accolto la domanda del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR escluso la prova di spese per collaborazioni professionali e beni strumentali nonostante i dati emergessero dalla dichiarazione e dalla documentazione contabile; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 2697, 272 e 2729 c.c., nonché dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione pur in presenza di compensi corrisposti a terzi professionisti, senza compiere una verifica concreta sulla rilevanza di tali collaborazioni e senza considerare che l'onere di provare l'assenza del presupposto IRAP gravava sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che la CTR avesse applicato un criterio troppo generico nell'escludere l'autonoma organizzazione, perché non aveva verificato in concreto la natura delle prestazioni rese da terzi professionisti né la rilevanza quantitativa dei compensi corrisposti, elementi che possono essere sintomatici di un apporto organizzativo non meramente occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di rimborso applicando i principi di diritto indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge relativa al presupposto IRAP e ai criteri di riparto dell'onere probatorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione delle regole di valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
richiamato quale norma sulla disponibilità delle prove e sul giudizio fondato sui fatti allegati e provati
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata
art. 2697 c.c.
conferma che l'onere di provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso
art. 272 c.c.
richiamato insieme alle presunzioni per contestare la valutazione del dato indiziario dei compensi a terzi
art. 2729, primo comma, c.c.
richiamato per sostenere la rilevanza presuntiva dei compensi corrisposti a terzi professionisti
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale base della domanda di rimborso delle imposte versate
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP, il contribuente che deduce la mancanza del presupposto impositivo deve provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione non può essere esclusa con formule generiche o meramente nominalistiche: il giudice deve verificare in concreto la natura delle collaborazioni esterne, il loro inserimento nell'assetto organizzativo dell'attività e la rilevanza dei relativi compensi.
- L'impiego di terzi professionisti non è di per sé incompatibile con l'assenza di autonoma organizzazione, ma può costituire indice rilevante se le prestazioni sono stabili, organizzativamente significative o economicamente apprezzabili.
- Ai fini dell'IRAP, l'accertamento dell'autonoma organizzazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, ma deve essere condotta secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per i professionisti, la verifica del presupposto IRAP richiede di distinguere tra apporti esterni meramente occasionali o esecutivi e contributi che incidono sull'assetto organizzativo e sulla produttività dell'attività.
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