Sentenza n. 1353/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 275 del 2026: alla sentenza n. 3026/2024 pubblicata il 14/11/2024 con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro - ha accertato il diritto della docente Mariarosaria D'INTRONO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo di € 2.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese quanto al ricorso n. 330 del 2026: per l'ottemperanza alle sentenze n. 220/2023 pubblicata il 08/06/2023 e n. 758/2024 pubblicata il 20/12/2024 con la quale il Tribunale di Ivrea sez. Lavoro - ha accertato il diritto della docente Franzi di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500,00 per ogni annualità, oltre interessi legali, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015; - ha accertato il diritto di Alessia Chiara Nicoletta FRANZI di fruire - per l'a.s. 2022/2023 - del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di Alessia Chiara Nicoletta FRANZI l'importo complessivo di € 500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, L 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o incompleta esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto il beneficio della carta docente e condannato il Ministero alla sua erogazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno proposto distinti giudizi di ottemperanza, poi riuniti per connessione impropria, al fine di ottenere l'esecuzione di sentenze dei Tribunali di Torino e di Ivrea, sezioni lavoro. Le sentenze civili avevano accertato il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato, oltre agli interessi legali, e avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare gli importi secondo le modalità previste dalla legge. Nel corso della camera di consiglio le parti hanno dato atto che le decisioni erano state integralmente eseguite dopo la proposizione dei ricorsi. Restava estranea al giudizio la questione delle spese liquidate nei giudizi di ottemperanza con distrazione in favore del difensore antistatario, non essendo stata formulata dal procuratore interessato una domanda in proposito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per la medesimezza delle questioni, l'identità dei difensori e l'identità dell'esito, ritenendo rilevante la connessione impropria nei giudizi di ottemperanza. Poiché il Ministero ha dato esecuzione alle sentenze civili dopo la proposizione dei ricorsi, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale e tenendo conto dell'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione dei ricorsi, nonché dell'identità e semplicità delle questioni e della riunione in fase decisoria. Le spese sono state liquidate complessivamente in 1.200 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha inoltre rilevato la natura seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione dei giudicati civili relativi alla carta docente e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato dalle sentenze civili quali fonte delle modalità di erogazione del beneficio economico della carta docente per le annualità considerate.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamato quale fonte delle modalità di messa a disposizione dell'importo relativo alla carta docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato dalle sentenze civili insieme all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 per disciplinare le modalità di attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nelle more del giudizio, il giudicato posto a fondamento dell'azione di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo più attuale la pretesa esecutiva.
- L'esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non elimina necessariamente la soccombenza processuale dell'amministrazione: le spese possono essere poste a suo carico in considerazione dell'inerzia che ha reso necessario il giudizio, secondo una valutazione coerente con il criterio della soccombenza e con l'esito sostanziale della controversia.
- Nei giudizi di ottemperanza è ammissibile la riunione di ricorsi distinti per connessione impropria quando ricorrono identità o stretta omogeneità delle questioni, anche in presenza di difensori comuni e di un esito processuale coincidente.
- La domanda relativa alle spese distratte in favore del difensore antistatario esula dal perimetro del giudizio se non è stata proposta dal difensore interessato.
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