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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6611/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (trasporto di un cittadino turco) alla pena di 3 anni e 4 mesi e 10.000 euro di multa, aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Ha impugnato in Cassazione per due motivi: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio in appello e degli atti successivi per omessa traduzione in lingua tedesca (violazione art. 143 c.p.p.); (2) violazione di legge per aver la Corte d'appello qualificato la fattispecie come autonoma e non come circostanza aggravante prevista dall'art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. 286/98, con omissione del corretto giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche (art. 69 c.p.).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l'omessa traduzione è stata ritenuta sanata perché la ricorrente non aveva eccepito tempestivamente la nullità in sede di merito. Il secondo motivo è stato accolto parzialmente: la Corte ha rilevato l'errata qualificazione della fattispecie come "autonoma" e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite 21/6/2018 n. 40982) e, soprattutto, la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d) nella parte che comprendeva le ipotesi "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti". Perciò la circostanza aggravante contestata è stata esclusa; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale circostanza e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per la determinazione della pena; nel resto la sentenza è stata rigettata e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»

    Originariamente qualificata dalla Corte di appello come fattispecie autonoma rispetto al comma 1; la Cassazione richiama le Sezioni Unite (n. 40982/2018) che qualificano tali ipotesi come circostanze aggravanti e ricorda che la Corte costituzionale (n. 63/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte citata, comportando l'esclusione della circostanza aggravante nel caso concreto

  • art. 143 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'imputato alloglotta; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione costituisca nullità "a regime intermedio" sanabile se non tempestivamente eccepita

  • art. 69 c.p.

    Riguarda il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte richiama la necessità di applicare correttamente il meccanismo di bilanciamento (comma 3-quater e 3-bis dell'art. 12) quando le aggravanti sono computate

  • art. 623, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la Corte di appello territorialmente competente a cui rinviare la determinazione della pena

  • art. 624 c.p.p.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità, e la Cassazione l'ha applicata per confermare la condanna sul punto della responsabilità

Massime di principio

  • L'omessa traduzione di atti (art. 143 c.p.p.) costituisce una nullità sanabile se non è tempestivamente contestata: l'eccezione deve essere sollevata immediatamente in grado di merito o si considera come rinunciata.
  • Le ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/98 sono state interpretate dalle Sezioni Unite come circostanze aggravanti del reato di cui al comma 1; quando rilevino due o più aggravanti si applica il divieto di bilanciamento con le attenuanti (comma 3-bis), mentre con una sola aggravante si deve bilanciare con le attenuanti (comma 3-quater).
  • Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità parziale di una norma qualificante un'aggravante, quella circostanza non può più essere applicata e il giudice deve escluderla e rivedere la determinazione della pena, rimettendo eventualmente la fase sanzionatoria ad un altro giudice competente.
  • La rettifica della qualificazione giuridica (autonoma vs aggravante) da parte dei giudici di legittimità può influire solo sulla modulazione della pena; l'affermazione di responsabilità rimane valida e può diventare irrevocabile se non investita da rilievi inammissibili o non fondati.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale verificare la giurisprudenza di legittimità e le pronunce di costituzionalità sopravvenute prima della decisione per valutare la sussistenza o meno di aggravanti contestate.

Testo integrale

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