Cassazione Penale, Sentenza n. 6611/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (trasporto di un cittadino turco) alla pena di 3 anni e 4 mesi e 10.000 euro di multa, aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Ha impugnato in Cassazione per due motivi: (1) nullità del decreto di citazione a giudizio in appello e degli atti successivi per omessa traduzione in lingua tedesca (violazione art. 143 c.p.p.); (2) violazione di legge per aver la Corte d'appello qualificato la fattispecie come autonoma e non come circostanza aggravante prevista dall'art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. 286/98, con omissione del corretto giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche (art. 69 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l'omessa traduzione è stata ritenuta sanata perché la ricorrente non aveva eccepito tempestivamente la nullità in sede di merito. Il secondo motivo è stato accolto parzialmente: la Corte ha rilevato l'errata qualificazione della fattispecie come "autonoma" e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite 21/6/2018 n. 40982) e, soprattutto, la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d) nella parte che comprendeva le ipotesi "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti". Perciò la circostanza aggravante contestata è stata esclusa; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale circostanza e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per la determinazione della pena; nel resto la sentenza è stata rigettata e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
«o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»
Originariamente qualificata dalla Corte di appello come fattispecie autonoma rispetto al comma 1; la Cassazione richiama le Sezioni Unite (n. 40982/2018) che qualificano tali ipotesi come circostanze aggravanti e ricorda che la Corte costituzionale (n. 63/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte citata, comportando l'esclusione della circostanza aggravante nel caso concreto
art. 143 c.p.p.
Prevede l'obbligo di traduzione degli atti processuali per l'imputato alloglotta; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione costituisca nullità "a regime intermedio" sanabile se non tempestivamente eccepita
art. 69 c.p.
Riguarda il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte richiama la necessità di applicare correttamente il meccanismo di bilanciamento (comma 3-quater e 3-bis dell'art. 12) quando le aggravanti sono computate
art. 623, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata per individuare la Corte di appello territorialmente competente a cui rinviare la determinazione della pena
art. 624 c.p.p.
Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità, e la Cassazione l'ha applicata per confermare la condanna sul punto della responsabilità
Massime di principio
- L'omessa traduzione di atti (art. 143 c.p.p.) costituisce una nullità sanabile se non è tempestivamente contestata: l'eccezione deve essere sollevata immediatamente in grado di merito o si considera come rinunciata.
- Le ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/98 sono state interpretate dalle Sezioni Unite come circostanze aggravanti del reato di cui al comma 1; quando rilevino due o più aggravanti si applica il divieto di bilanciamento con le attenuanti (comma 3-bis), mentre con una sola aggravante si deve bilanciare con le attenuanti (comma 3-quater).
- Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità parziale di una norma qualificante un'aggravante, quella circostanza non può più essere applicata e il giudice deve escluderla e rivedere la determinazione della pena, rimettendo eventualmente la fase sanzionatoria ad un altro giudice competente.
- La rettifica della qualificazione giuridica (autonoma vs aggravante) da parte dei giudici di legittimità può influire solo sulla modulazione della pena; l'affermazione di responsabilità rimane valida e può diventare irrevocabile se non investita da rilievi inammissibili o non fondati.
- In situazioni analoghe, è fondamentale verificare la giurisprudenza di legittimità e le pronunce di costituzionalità sopravvenute prima della decisione per valutare la sussistenza o meno di aggravanti contestate.
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