Corte di giustizia, Sentenza C-631/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024. — J.M.A.R contro Ca Na Negreta SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Infortunio sul lavoro – Inidoneità permanente totale – Risoluzione del contratto di lavoro – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli. — Causa C-631/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una norma spagnola che consentiva la cessazione automatica del rapporto di lavoro in caso di inidoneità permanente totale alla professione abituale, anche quando il lavoratore fosse stato già riassegnato con successo a mansioni compatibili. Applicando la direttiva 2000/78, la Carta e la Convenzione ONU, la Corte ha affermato che il datore di lavoro deve prima valutare e, se possibile, mantenere le soluzioni ragionevoli, salvo onere sproporzionato. La normativa nazionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto UE perché non tutela adeguatamente il mantenimento dell’occupazione delle persone con disabilità.
Disabilità e licenziamento: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che consente la cessazione automatica del contratto senza previo esame di soluzioni ragionevoli o dell’onere sproporzionato
La questione giuridica
Se l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce della Carta e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, osti a una normativa nazionale che consente al datore di lavoro di risolvere automaticamente il contratto quando il lavoratore diventa permanentemente inidoneo a svolgere la propria professione abituale a causa di una disabilità sopravvenuta, senza dover prima adottare o mantenere soluzioni ragionevoli o dimostrare che esse comporterebbero un onere sproporzionato; e se una simile cessazione integri anche una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 5 della direttiva 2000/78, interpretato alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta e degli articoli 2 e 27 della Convenzione ONU, osta a una normativa nazionale che consenta la cessazione del contratto di lavoro per l’inidoneità permanente del lavoratore alla propria mansione derivante da una disabilità sopravvenuta senza imporre al datore di lavoro, prima del licenziamento, di adottare o mantenere soluzioni ragionevoli per consentire la conservazione del posto, ovvero di dimostrare che tali misure costituirebbero un onere sproporzionato. La Corte esclude quindi la compatibilità della regola nazionale di cessazione automatica con il principio di parità di trattamento dei disabili, perché essa svuota di effetto utile l’obbligo di accomodamento ragionevole e può costringere il lavoratore a perdere l’occupazione per ottenere una prestazione previdenziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 5 della direttiva 2000/78/CE
- Articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Decisione 2010/48/CE
Disabilità e risoluzione automatica del contratto di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares in una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro spagnolo, relativa alla cessazione del rapporto dopo il riconoscimento di una inidoneità permanente totale alla professione abituale conseguente a un infortunio sul lavoro.
Fatti e procedimento principale
J.M.A.R. lavorava come autista di autocarri per la raccolta di rifiuti domestici. Dopo un infortunio sul lavoro del dicembre 2016, l’INSS gli aveva riconosciuto solo un indennizzo per lesioni permanenti e non una inidoneità permanente al lavoro. Su richiesta del lavoratore, l’impresa lo aveva riassegnato a un posto meno gravoso e compatibile con le sue condizioni.
Successivamente, un giudice spagnolo aveva riconosciuto a J.M.A.R. l’inidoneità permanente totale alla sua professione abituale, con diritto alla relativa prestazione. Pochi giorni dopo, il datore di lavoro aveva risolto il contratto ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera e), dello Statuto dei lavoratori, che prevede la cessazione del rapporto in caso di inidoneità permanente totale o assoluta.
Il giudice del rinvio osservava che, secondo la normativa nazionale, la cessazione avveniva automaticamente senza obbligo di verificare o mantenere accomodamenti ragionevoli, nonostante il precedente adattamento già realizzato dall’impresa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce della Carta e della Convenzione ONU, osti a una norma nazionale che consenta il licenziamento automatico del lavoratore divenuto permanentemente inidoneo alla propria mansione, senza previo obbligo di soluzioni ragionevoli o prova dell’onere sproporzionato;
- una simile disciplina integri una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
- i considerando 16, 17, 20 e 21 della direttiva;
- gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- gli articoli 2 e 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Sul piano interno, sono menzionati l’articolo 49, paragrafo 1, lettera e), dello Statuto dei lavoratori e le disposizioni della LGSS e della legge generale spagnola sui diritti delle persone con disabilità.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di handicap/disabilità, ai fini della direttiva 2000/78, comprende una limitazione duratura che, in interazione con barriere, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale. La fattispecie rientra nell’ambito della direttiva perché la cessazione del rapporto, non voluta dal lavoratore, costituisce una condizione di licenziamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza HR Rail, la Corte ribadisce che l’articolo 5 impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti appropriati ed efficaci, come la riassegnazione a un altro posto compatibile, purché il lavoratore possieda le competenze, capacità e disponibilità richieste e non vi sia onere sproporzionato. La riassegnazione è dunque una possibile soluzione ragionevole, se esiste almeno un posto vacante adeguato.
La normativa spagnola esaminata è però problematica perché consente il licenziamento appena la disabilità sia formalmente riconosciuta come inidoneità permanente totale alla professione abituale, senza imporre al datore di lavoro di:
- valutare soluzioni ragionevoli prima della cessazione;
- mantenerle, se già adottate;
- dimostrare che tali soluzioni comporterebbero un onere sproporzionato.
La Corte sottolinea che la circostanza che il lavoratore abbia richiesto il riconoscimento dell’inidoneità e percepisca una prestazione previdenziale non è decisiva. Una normativa che costringe il lavoratore disabile a rischiare la perdita del posto per ottenere un beneficio previdenziale compromette l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva e contrasta con l’obiettivo di inserimento professionale sancito dall’articolo 26 della Carta e dall’articolo 27 della Convenzione ONU.
La Corte respinge anche l’argomento relativo all’autonomia degli Stati membri nell’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale: tale competenza deve comunque essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta e degli articoli 2 e 27 della Convenzione ONU, osta a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di porre fine al contratto di lavoro per l’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni contrattuali, causata da una disabilità sopravvenuta, senza che il datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli per consentire la conservazione del posto, né dimostrare eventualmente che tali soluzioni comporterebbero un onere sproporzionato.
Principio affermato
Il datore di lavoro non può licenziare automaticamente il lavoratore divenuto disabile e permanentemente inidoneo alla propria mansione abituale se non ha prima verificato l’adozione o il mantenimento di accomodamenti ragionevoli, inclusa la possibile riassegnazione, salvo che dimostri l’onere sproporzionato di tali misure. Una disciplina nazionale che preveda la cessazione automatica del rapporto in tali casi viola il diritto dell’Unione.
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