Sentenza n. 2262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12627/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente, residente in Italia da oltre vent’anni, aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2014. Il Ministero aveva fondato il preavviso e il successivo diniego su una precedente condanna irrevocabile del 2011 per tentato furto commesso nel 2005, sulla dichiarazione non veritiera relativa all’incensuratezza e sull’incapienza reddituale. L’interessato aveva dedotto la risalenza, la modesta offensività del fatto, la condizione di indigenza dell’epoca, l’intervenuta riabilitazione penale nel 2017, la stabile integrazione lavorativa e il radicamento familiare. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’esercizio della discrezionalità ministeriale. In appello sono stati denunciati error in iudicando, illogicità della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per avere il Ministero e il TAR attribuito valore ostativo automatico a un unico precedente penale di modesta gravità, senza una valutazione concreta del fatto, della personalità del richiedente, del suo percorso di integrazione e degli effetti della riabilitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego ministeriale. Il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di cittadinanza, ma ha ritenuto che essa non esoneri dall’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione concreta, individualizzata e non stereotipa. Il Ministero si era limitato a valorizzare in astratto la storicità del reato come indice di inaffidabilità e mancata integrazione, senza considerare la modesta carica di disvalore del tentato furto di generi alimentari, la pena pressoché simbolica, la risalenza del fatto, la stabile posizione lavorativa, il radicato nucleo familiare e l’assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti. È stata inoltre ritenuta illegittima l’omessa valutazione della riabilitazione penale, comunicata dall’interessato nel contraddittorio procedimentale e documentalmente verificabile. Le sopravvenienze fattuali e giuridiche, favorevoli o sfavorevoli, devono essere considerate nel procedimento individuale di concessione della cittadinanza, anche se successive alla domanda, soprattutto quando siano emerse mediante la partecipazione procedimentale. L’annullamento lascia salva la riedizione del potere nel riesame dell’istanza, nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica una valutazione discrezionale della meritevolezza del richiedente e del suo inserimento nella comunità nazionale, da svolgersi in concreto e in modo personalizzato.
art. 9-ter l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda
La significativa durata legislativamente prevista per il procedimento conferma che la valutazione amministrativa deve seguire il rapporto procedimentale nel suo sviluppo diacronico e non restare rigidamente ancorata alla situazione esistente alla data della domanda.
art. 6, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 91
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna
Sebbene la disposizione riguardi espressamente la cittadinanza richiesta per matrimonio o unione civile, essa costituisce un elemento sistematico che impone di considerare la riabilitazione come circostanza potenzialmente decisiva nella valutazione della posizione penale del richiedente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego di cittadinanza deve essere adeguatamente motivato, con autonoma valutazione del fatto penale, delle sue modalità, del suo concreto disvalore, della personalità del richiedente e del suo percorso di integrazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate e le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento devono essere esplicitate nel provvedimento conclusivo.
art. 56 cod. pen.
La qualificazione del fatto come tentato furto non consente, di per sé, di attribuirgli automaticamente valore ostativo alla concessione della cittadinanza, dovendo essere valutate le concrete modalità e il disvalore della condotta.
art. 624 cod. pen.
La precedente condanna per furto deve essere apprezzata nel contesto concreto e complessivo della vicenda personale del richiedente, senza automatismi derivanti dalla sola tipologia astratta del reato.
Massime di principio
- Nel procedimento individuale per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’ampia discrezionalità ministeriale non consente di fondare il diniego sulla mera esistenza o tipologia astratta di un precedente penale: l’Amministrazione deve svolgere una valutazione globale e personalizzata del fatto, delle sue modalità, del concreto disvalore, della personalità del richiedente e del suo percorso di integrazione sociale ed economica.
- La risalenza del precedente penale, la sua modesta offensività, l’assenza di ulteriori condotte illecite e gli elementi di stabile integrazione costituiscono circostanze che devono essere espressamente ponderate nel giudizio di meritevolezza ai fini della cittadinanza.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, le sopravvenienze fattuali e giuridiche, favorevoli o sfavorevoli al richiedente, non possono essere pretermesse per il solo fatto di essere successive alla domanda, considerata la natura individuale e la durata del procedimento; ciò vale, a maggior ragione, per circostanze documentalmente accertabili o emerse nel contraddittorio procedimentale.
- La riabilitazione penale, quando conosciuta dall’Amministrazione o portata alla sua attenzione dal richiedente, deve essere oggetto di una valutazione espressa e concreta nel provvedimento finale; la sua omissione determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- Il diniego di cittadinanza non può limitarsi a una rilevazione acritica delle pendenze o delle condanne nella loro astratta storicità, ma deve spiegare perché, nonostante le circostanze favorevoli emerse, il precedente penale sia ancora ostativo al riconoscimento dello status civitatis.
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