Cassazione Civile, Ordinanza n. 24040/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, intercorso tra una fisioterapista e un'azienda sanitaria pubblica per il periodo 21 luglio 2010 - 30 novembre 2015. La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, il riconoscimento del trattamento economico spettante e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo provati gli indici della subordinazione: assenza dei presupposti per il ricorso alla co.co.co. ex art. 7 d.lgs. 165/2001, inserimento stabile nell'organizzazione dell'ospedale, svolgimento della prestazione secondo un orario, sottoposizione al potere direttivo e di controllo, utilizzo della prestazione per esigenze stabili del servizio. La Corte territoriale aveva inoltre applicato l'art. 2126 c.c. per riconoscere il diritto alle differenze retributive per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., assumendo che i fatti posti a base della decisione fossero stati contestati; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte valorizzato elementi ritenuti incompatibili con la subordinazione e svalutato il regolamento contrattuale che escludeva il vincolo; 3) violazione dell'art. 2126 c.c., deducendo che la lavoratrice non avrebbe provato modalità qualitative e quantitative della prestazione utili alla quantificazione della retribuzione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dalle dichiarazioni rese in interrogatorio libero emergesse l'assenza di indici di subordinazione; 5) omesso esame e violazione dell'art. 7 d.lgs. 165/2001 e dei principi di Cass. S.U. n. 5072/2016, per non avere considerato che vi era stato prima un rapporto a termine e poi un diverso rapporto di co.co.co., con intervallo temporale di circa dieci mesi, rilevante anche ai fini della prescrizione delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato l'accertamento della subordinazione su un complesso di risultanze istruttorie e non sulla sola mancata contestazione dei fatti. Ha inoltre precisato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito: la qualificazione del rapporto, l'apprezzamento degli indici di subordinazione, la valorizzazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio libero e la quantificazione del trattamento economico erano tutte valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, ove congruamente motivate. È stato richiamato il principio per cui, nei rapporti con pubbliche amministrazioni e enti pubblici non economici, l'effettivo inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa e lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali dell'ente consentono di qualificare il rapporto come subordinato anche in mancanza di formale nomina o in presenza di nullità dell'atto. È stato anche ribadito che il rapporto di lavoro subordinato nullo, ma concretamente eseguito, ricade nell'art. 2126 c.c., con diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva prestazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della contestazione delle allegazioni, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito
art. 416, comma 3, c.p.c.
richiamato per sostenere la contestazione tempestiva dei fatti allegati
art. 360, n. 4, c.p.c.
usato per dedurre la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attinente al decisum
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure sono state qualificate come rivalutazione del fatto
art. 2094 c.c.
richiamato per contestare la sussistenza della subordinazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della subordinazione sulla base degli indici fattuali
art. 2126 c.c.
applicato al rapporto nullo ma eseguito di fatto, con conseguente diritto al trattamento retributivo per il periodo di effettiva prestazione
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare l'assenza dei presupposti legittimanti la co.co.co. con la pubblica amministrazione
art. 2 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per individuare il trattamento retributivo e previdenziale spettante secondo il CCNL di comparto
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
art. 366, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi del ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
non espressamente citato, ma implicito nel tema della prova degli indici della subordinazione e della quantificazione delle differenze retributive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, complete e riferite alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che non si confronti con la decisione concreta è inammissibile.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione come subordinato non dipende dal solo dato formale, ma dall'accertamento complessivo di indici fattuali quali inserimento stabile nell'organizzazione, osservanza di un orario, sottoposizione a potere direttivo e di controllo, continuità della prestazione e utilizzo per esigenze istituzionali dell'ente.
- Nei rapporti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa, il giudice di merito può accertare la subordinazione sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, senza che singoli elementi compatibili anche con il lavoro autonomo siano di per sé decisivi in senso contrario.
- Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero sono liberamente valutabili dal giudice del lavoro e possono costituire elemento di convincimento, specie se non smentite da altri elementi probatori.
- Il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, ancorché nullo per violazione di norme imperative o per mancanza di regolare atto di nomina, resta soggetto all'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione.
- La quantificazione del trattamento economico spettante nel rapporto pubblico di fatto va effettuata facendo riferimento al trattamento previsto per il corrispondente profilo del comparto di appartenenza, quando le mansioni siano state accertate in fatto e siano riconducibili a quel profilo.
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