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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2167 del 19/02/2026

COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DELIBERAZIONE N. 679/2025

AGCMAS2167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM rende un parere motivato al Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 21-bis L. 287/1990, sulle deliberazioni del 30 e 31 dicembre 2025 con cui l’ente ha prorogato l’affidamento in house ad ANM S.p.A. del servizio di TPL urbano e dei servizi di gestione della sosta e dei parcheggi comunali, avviando contestualmente la consultazione pubblica per il nuovo affidamento. L’Autorità ritiene illegittime le proroghe, perché oltre i limiti e senza i presupposti dell’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007 e in contrasto con il d.lgs. 201/2022, oltre che idonee a restringere la concorrenza e le libertà fondamentali UE. Poiché il Comune non si è adeguato al parere, l’AGCM decide infine di impugnare gli atti davanti al TAR competente.

Parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 al Comune di Napoli su proroga dell’affidamento in house del TPL ad ANM S.p.A. e della gestione sosta/parcheggi, con contestazione di illegittimità e invito alla rimozione delle violazioni

Comune di Napoli – proroga dell’affidamento in house del TPL e della gestione sosta/parcheggi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere motivato ex art. 21-bis L. 287/1990 nei confronti del Comune di Napoli, in relazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e alla determinazione dirigenziale n. 1099E del 31 dicembre 2025. Gli atti dispongono una nuova proroga emergenziale dell’affidamento in house ad ANM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale urbano e, per il medesimo periodo, della gestione della sosta a raso e dei parcheggi comunali, avviando al contempo la consultazione pubblica per il futuro affidamento.

Quadro procedurale e precedenti interventi dell’Autorità

L’AGCM richiama il contesto di proroghe succedutesi dal 2022 e le precedenti segnalazioni ex art. 21 L. 287/1990 inviate al Comune di Napoli il 22 febbraio 2024 e il 17 aprile 2025, già dedicate alle criticità concorrenziali degli affidamenti in house nel TPL e nei servizi di sosta. Il parere si colloca quindi in una sequenza di interventi dell’Autorità diretti a sollecitare il Comune ad attivare procedure conformi alla disciplina vigente e a rimuovere situazioni di affidamento protratto nel tempo.

Proroga emergenziale del TPL: assenza dei presupposti

L’Autorità ritiene illegittima l’ulteriore proroga del servizio di TPL oltre il termine già sfruttato dal Comune per i due anni consentiti dall’art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Secondo l’AGCM, al momento dell’atto del 30 dicembre 2025 non sussistevano le "circostanze eccezionali" richieste dalla norma europea per giustificare un nuovo provvedimento di emergenza. La mancata conclusione della procedura di affidamento non viene considerata un evento eccezionale, ma il risultato di un ritardo imputabile al Comune, che aveva già utilizzato il 2024 per perseguire la conferma dell’in house e nel 2025 non aveva completato gli atti necessari.

Mancato rispetto della disciplina sui servizi pubblici locali

L’AGCM sottolinea che il Comune, dopo l’approvazione della relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022, ha avviato i passaggi regolatori per il nuovo affidamento soltanto il 30 dicembre 2025, ossia molto tardivamente rispetto alle esigenze di programmazione. Tale inerzia, secondo l’Autorità, evidenzia la violazione degli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla disciplina sui servizi pubblici locali e impedisce di qualificare la proroga come realmente necessaria per evitare l’interruzione del servizio.

Criticità dell’affidamento della sosta e dei parcheggi

Per il servizio di gestione della sosta e dei parcheggi, l’Autorità afferma che valgono le medesime regole del d.lgs. 201/2022. Viene criticata la prassi del Comune di Napoli di rinnovare nel tempo l’affidamento tramite affidamenti diretti annuali e rinnovi taciti sin dal 2004, con una sottrazione prolungata del servizio al confronto concorrenziale. L’AGCM richiama anche il fatto che, dalle ricognizioni comunali citate nel testo, non emergerebbe un buon andamento della gestione da parte di ANM.

Restrizioni alla concorrenza e al mercato interno

Le proroghe sono qualificate come misure idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori alternativi, e quindi come restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE. L’Autorità richiama la giurisprudenza nazionale ed europea che ammette limitazioni solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale e con misure proporzionate e meno restrittive, condizioni che nel caso di specie non risultano soddisfatte.

Esito del parere e conseguenze successive

L’AGCM conclude che le proroghe disposte dal Comune di Napoli sono illegittime, perché contrastano con l’art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, con gli artt. 14, commi 2 e 3, e 17 del d.lgs. 201/2022 e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, L. 287/1990, il Comune è invitato a comunicare entro sessanta giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni; il testo dà poi conto del successivo mancato adeguamento dell’ente al parere motivato e della decisione dell’Autorità di impugnare gli atti dinanzi al TAR competente.

Punti principali

Destinatario e oggetto del parere

Il parere è rivolto al Comune di Napoli e riguarda la deliberazione di Giunta comunale n. 679 del 30 dicembre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 1099E del 31 dicembre 2025. Gli atti dispongono la proroga emergenziale dell’affidamento in house ad ANM S.p.A. del TPL urbano fino al 30 giugno 2026 e, per lo stesso periodo, la proroga della gestione della sosta a raso e dei parcheggi comunali, oltre all’avvio della consultazione pubblica per il nuovo affidamento.

Rilevanza delle precedenti segnalazioni e del contesto

L’Autorità richiama integralmente le precedenti segnalazioni ex art. 21 L. 287/1990 del 22 febbraio 2024 e del 17 aprile 2025, già indirizzate al Comune di Napoli, nelle quali aveva evidenziato criticità concorrenziali negli affidamenti in house del TPL e della sosta. Il parere si colloca in una sequenza di proroghe succedutesi dalla fine del 2022 e sottolinea che il Comune aveva già beneficiato del periodo massimo di due anni previsto per le proroghe d’emergenza.

Illegittimità della nuova proroga emergenziale del TPL

Secondo l’AGCM, al momento dell’ultima proroga mancava il presupposto delle "circostanze eccezionali" richiesto dall’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007. L’ente, infatti, aveva già utilizzato l’intero biennio di proroga consentito e non poteva invocare, alla luce degli orientamenti della Commissione europea, l’impossibilità materiale di aggiudicare il contratto. L’Autorità evidenzia che il Comune ha dedicato il 2024 a perseguire la rinnovata soluzione in house e nel 2025 non ha compiuto le attività necessarie per un affidamento competitivo o comunque conforme al d.lgs. 201/2022.

Critica al ritardo procedurale e agli obblighi istruttori

L’AGCM osserva che il Comune ha iniziato i passaggi regolatori per il nuovo affidamento solo dal 30 dicembre 2025, ossia oltre dodici mesi dopo l’approvazione della relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 e dopo un ulteriore anno di proroga oltre il limite ordinario. La mancata conclusione delle attività procedurali non è ritenuta eccezionale, ma indice di ritardo imputabile all’ente e di elusione degli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla disciplina sui servizi pubblici locali.

Criticità della proroga della gestione sosta e parcheggi

Anche l’affidamento del servizio di gestione della sosta a raso e dei parcheggi comunali è ritenuto soggetto alle medesime regole del d.lgs. 201/2022. L’Autorità evidenzia che il Comune ha da tempo prolungato l’affidamento tramite una catena di rinnovi taciti e affidamenti diretti annuali dal 2004, sottraendo il servizio al confronto competitivo per oltre vent’anni, senza evidenza di un effettivo buon andamento della gestione.

Violazione della concorrenza e delle libertà UE

Le proroghe sono qualificate come restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 TFUE, poiché ritardano e ostacolano ingiustificatamente l’affidamento tramite procedure conformi alla normativa vigente e ai principi concorrenziali. L’AGCM richiama la giurisprudenza europea e nazionale che esclude proroghe automatiche o prive di motivazione specifica e sottolinea che tali misure producono vincoli all’entrata e disparità di trattamento tra operatori.

Conclusione e reazione successiva del Comune

L’Autorità conclude che le proroghe disposte con gli atti del 30 e 31 dicembre 2025 sono illegittime perché contrastano con l’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, con gli artt. 14, commi 2 e 3, e 17 del d.lgs. 201/2022 e con gli artt. 49 e 56 TFUE. Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, L. 287/1990, chiede al Comune di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per rimuovere le violazioni; a seguito del successivo mancato adeguamento dell’ente al parere motivato, l’AGCM delibera di impugnare gli atti dinanzi al TAR competente.

Come è indicizzato

Materiepareresegnalazione al comunetrasporto pubblico localeaffidamenti in houseproroghe emergenzialiservizi pubblici localirestrizioni concorrenzialiregolazione

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